L’offerta telematica non conforme alle “Specifiche Tecniche” è legittimamente scartata.

Massima a cura di:
Giuseppe Caramia
Avvocato del Foro di Bari

È legittima l’esclusione di un’offerta telematica non conforme alla specifica normativa (art. 161-ter disp. att. c.p.c., d.m. n. 32/2015 e Specifiche Tecniche di cui all’art. 26 del citato d.m.) - alla quale fa rinvio, esplicito o implicito, l’ordinanza di delega delle operazioni di vendita (lex specialis della gara) - perché il sistema di criptazione delle offerte risponde ai principi di competitività e regolarità delle vendite telematiche, in quanto assicura il mantenimento della segretezza e del contenuto dell’offerta e consente agli offerenti di tenere celata la propria identità (nella specie, il Tribunale ha respinto il reclamo relativo alla mancata considerazione da parte del professionista delegato di un’offerta inviata in formato xml.p7m - anziché in formato xml.zip.p7m, come prescritto dall’art. 1.3.1.2.1 delle Specifiche Tecniche - automaticamente scartata dal Portale delle vendite telematiche).

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