Poiché ogni fattispecie di collegamento tra atti negoziali si caratterizza per la volontà di far convergere gli atti collegati verso un fine unitario, deve escludersi che vi possa essere un collegamento funzionale tra il mutuo a tasso variabile e l’intesa anticoncorrenziale relativa alla manipolazione del tasso d’interesse euribor laddove la banca mutuante non abbia partecipato a quell’intesa, non potendovi essere in questo caso alcuna volontà di collegare verso un fine unitario il preteso contratto a valle con l’intesa anticoncorrenziale a monte.