Il mutuo fondiario non è un mutuo di scopo e, pertanto, la parte mutuataria può destinare il capitale erogato anche all’estinzione di pregressi rapporti obbligatori in essere tra le stesse parti

Nella sua attuale configurazione normativa il mutuo fondiario non è un mutuo di scopo e, cioè, un contratto di finanziamento in cui la destinazione del capitale erogato penetra nella causa del contratto e concorre ad individuare la giustificazione causale per entrambe le parti dell’operazione economica e, pertanto, è possibile che la somma mutuata venga impiegata per estinguere un debito pregresso immediatamente esigibile della parte mutuataria verso la parte mutante. Questa circostanza non rende l’operazione negoziale né simulata – in quanto gli effetti giuridici prodotti sono realmente voluti dalle parti e rispondono a loro interessi effettivi – né nulla per carenza o immeritevolezza della causa, perché, al di là dei distinti profili attinenti alla eventuale revocabilità delle nuove garanzie concesse, è senz’altro meritevole d’interesse il consolidamento in termini economicamente sostenibili di una pregressa esposizione debitoria.

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