Art. 499.
(( (Intervento). ))
((Possono intervenire nell'esecuzione i creditori che nei confronti
del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonche' i
creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un
sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di pegno o un
diritto di prelazione risultante da pubblici registri ovvero erano
titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture
contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile.
Il ricorso deve essere depositato prima che sia tenuta l'udienza in
cui e' disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli articoli
530, 552 e 569, deve contenere l'indicazione del credito e quella del
titolo di esso, la domanda per partecipare alla distribuzione della
somma ricavata e la dichiarazione di residenza o la elezione di
domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per
l'esecuzione. Se l'intervento ha luogo per un credito di somma di
denaro risultante dalle scritture di cui al primo comma, al ricorso
deve essere allegato, a pena di inammissibilita', l'estratto
autentico notarile delle medesime scritture rilasciato a norma delle
vigenti disposizioni.
Il creditore privo di titolo esecutivo che interviene
nell'esecuzione deve notificare al debitore, entro i dieci giorni
successivi al deposito, copia del ricorso, nonche' copia
dell'estratto autentico notarile attestante il credito se
l'intervento nell'esecuzione ha luogo in forza di essa.
Ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il
creditore pignorante ha facolta' di indicare, con atto notificato o
all'udienza in cui e' disposta la vendita o l'assegnazione,
l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di
invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo
esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per
l'estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non
estendono il pignoramento ai beni indicati ai sensi del primo periodo
entro il termine di trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto
di essere loro preferito in sede di distribuzione.
Con l'ordinanza con cui e' disposta la vendita o l'assegnazione ai
sensi degli articoli 530, 552 e 569 il giudice fissa, altresi',
udienza di comparizione davanti a se' del debitore e dei creditori
intervenuti privi di titolo esecutivo, disponendone la notifica a
cura di una delle parti. Tra la data dell'ordinanza e la data fissata
per l'udienza non possono decorrere piu' di sessanta giorni.
All'udienza di comparizione il debitore deve dichiarare quali dei
crediti per i quali hanno avuto luogo gli interventi egli intenda
riconoscere in tutto o in parte, specificando in quest'ultimo caso la
relativa misura. Se il debitore non compare, si intendono
riconosciuti tutti i crediti per i quali hanno avuto luogo interventi
in assenza di titolo esecutivo. In tutti i casi il riconoscimento
rileva comunque ai soli effetti dell'esecuzione. I creditori
intervenuti i cui crediti siano stati riconosciuti da parte del
debitore partecipano alla distribuzione della somma ricavata per
l'intero ovvero limitatamente alla parte del credito per la quale vi
sia stato riconoscimento parziale. 1 creditori intervenuti i cui
crediti siano stati viceversa disconosciuti dal debitore hanno
diritto, ai sensi dell'articolo 510, terzo comma, all'accantonamento
delle somme che ad essi spetterebbero, sempre che ne facciano istanza
e dimostrino di avere proposto, nei trenta giorni successivi
all'udienza di cui al presente comma, l'azione necessaria affinche'
essi possano munirsi del titolo esecutivo)).
((115)) ((116))
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AGGIORNAMENTO (113a)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n.
115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha
disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la modifica dei commi 1 e
3 ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006.
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AGGIORNAMENTO (115)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n.
263, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni
di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter,
lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1°
gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a
tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata
ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio
2006".
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AGGIORNAMENTO (116)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n.
273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51,
ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di
cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere
a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo
2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale
data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la
vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo
2006".