Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 510

Testo in vigore dal 01 gennaio 2006

                              Art. 510 
             (( (Distribuzione della somma ricavata).)) 
 
  ((Se vi e' un solo creditore pignorante senza intervento  di  altri
creditori, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, dispone a
favore del creditore pignorante il pagamento di quanto gli spetta per
capitale, interessi e spese. 
 
  In caso diverso la somma ricavata e' dal giudice distribuita tra  i
creditori a norma delle disposizioni contenute nei capi seguenti, con
riguardo alle cause legittime di prelazione e  previo  accantonamento
delle somme che  spetterebbero  ai  creditori  intervenuti  privi  di
titolo esecutivo i cui crediti non siano stati in tutto  o  in  parte
riconosciuti dal debitore. 
 
  L'accantonamento e' disposto dal  giudice  dell'esecuzione  per  il
tempo ritenuto necessario  affinche'  i  predetti  creditori  possano
munirsi di titolo esecutivo e, in ogni caso, per un periodo di  tempo
non superiore a tre anni. Decorso il termine fissato, su  istanza  di
una delle parti o anche d'ufficio, il giudice dispone la comparizione
davanti a se' del debitore, del creditore procedente e dei  creditori
intervenuti,  con  l'eccezione  di  coloro  che  siano   gia'   stati
integralmente soddisfatti, e da' luogo alla distribuzione della somma
accantonata tenuto conto anche dei creditori intervenuti che si siano
nel frattempo muniti di titolo esecutivo. La comparizione delle parti
per la distribuzione della somma accantonata e' disposta anche  prima
che sia decorso il termine fissato  se  vi  e'  istanza  di  uno  dei
predetti creditori e non ve ne siano altri che ancora debbano munirsi
di titolo esecutivo. 
 
  Il residuo della somma ricavata, dopo l'ulteriore distribuzione  di
cui al terzo comma ovvero dopo  che  sia  decorso  il  termine  nello
stesso previsto, e' consegnato al debitore o al terzo che  ha  subito
l'espropriazione)).((115)) ((116)) 
 
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AGGIORNAMENTO (113a) 
  Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30  giugno  2005,  n.
115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha
disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la presente  modifica  ha
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2006. 
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AGGIORNAMENTO (115) 
  Il D.L.14 marzo 2005, n. 35,convertito con modificazioni  dalla  L.
14 maggio 2005, n. 80 , come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n.
263, ha disposto ( con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni
di cui ai commi 3, lettera e), numeri  da  2)  a  43-bis),  e  3-ter,
lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1°
gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a
tale data di  entrata  in  vigore.  Quando  tuttavia  e'  gia'  stata
ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle  norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non  muniti  di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1°  gennaio
2006." 
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AGGIORNAMENTO (116) 
  Il D.L.14 marzo 2005, n. 35,convertito con modificazioni  dalla  L.
14 maggio 2005, n. 80 , come modificato dal D.L.30 dicembre 2005,  n.
273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006,  n.  51,
ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che  "Le  disposizioni  di
cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter,  lettere
a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il  1°  marzo
2006 e si applicano anche alle procedure esecutive  pendenti  a  tale
data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata  la
vendita,  la  stessa  ha   luogo   con   l'osservanza   delle   norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non  muniti  di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima  del  1°  marzo
2006." 
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