Art. 510
(( (Distribuzione della somma ricavata).))
((Se vi e' un solo creditore pignorante senza intervento di altri
creditori, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, dispone a
favore del creditore pignorante il pagamento di quanto gli spetta per
capitale, interessi e spese.
In caso diverso la somma ricavata e' dal giudice distribuita tra i
creditori a norma delle disposizioni contenute nei capi seguenti, con
riguardo alle cause legittime di prelazione e previo accantonamento
delle somme che spetterebbero ai creditori intervenuti privi di
titolo esecutivo i cui crediti non siano stati in tutto o in parte
riconosciuti dal debitore.
L'accantonamento e' disposto dal giudice dell'esecuzione per il
tempo ritenuto necessario affinche' i predetti creditori possano
munirsi di titolo esecutivo e, in ogni caso, per un periodo di tempo
non superiore a tre anni. Decorso il termine fissato, su istanza di
una delle parti o anche d'ufficio, il giudice dispone la comparizione
davanti a se' del debitore, del creditore procedente e dei creditori
intervenuti, con l'eccezione di coloro che siano gia' stati
integralmente soddisfatti, e da' luogo alla distribuzione della somma
accantonata tenuto conto anche dei creditori intervenuti che si siano
nel frattempo muniti di titolo esecutivo. La comparizione delle parti
per la distribuzione della somma accantonata e' disposta anche prima
che sia decorso il termine fissato se vi e' istanza di uno dei
predetti creditori e non ve ne siano altri che ancora debbano munirsi
di titolo esecutivo.
Il residuo della somma ricavata, dopo l'ulteriore distribuzione di
cui al terzo comma ovvero dopo che sia decorso il termine nello
stesso previsto, e' consegnato al debitore o al terzo che ha subito
l'espropriazione)).((115)) ((116))
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AGGIORNAMENTO (113a)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n.
115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha
disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la presente modifica ha
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2006.
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AGGIORNAMENTO (115)
Il D.L.14 marzo 2005, n. 35,convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80 , come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n.
263, ha disposto ( con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni
di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter,
lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1°
gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a
tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata
ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio
2006."
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AGGIORNAMENTO (116)
Il D.L.14 marzo 2005, n. 35,convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80 , come modificato dal D.L.30 dicembre 2005, n.
273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51,
ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di
cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere
a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo
2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale
data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la
vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo
2006."