Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 630

Testo in vigore dal 04 luglio 2009

                              Art. 630. 
                     (Inattivita' delle parti). 
 
  Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, il  processo
esecutivo si estingue quando le parti non  lo  proseguono  o  non  lo
riassumono  nel  termine  perentorio  stabilito  dalla  legge  o  dal
giudice. 
 
  ((L'estinzione opera di diritto ed e' dichiarata, anche  d'ufficio,
con ordinanza del giudice dell'esecuzione, non oltre la prima udienza
successiva al verificarsi della stessa. L'ordinanza e'  comunicata  a
cura del cancelliere, se e' pronunciata fuori dall'udienza)). 
 
  Contro  l'ordinanza  che  dichiara  l'estinzione   ovvero   rigetta
l'eccezione relativa e' ammesso reclamo da parte del debitore  o  del
creditore pignorante ovvero degli  altri  creditori  intervenuti  nel
termine perentorio di venti giorni dall'udienza o dalla comunicazione
dell'ordinanza e con l'osservanza delle forme  di  cui  all'art.  178
terzo, quarto e quinto comma.  Il  collegio  provvede  in  camera  di
consiglio con sentenza.(35)(113a)(115)(116) 
 
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AGGIORNAMENTO (35) 
  La Corte Costituzionale 26 novembre - 17 dicembre 1981, n. 195  (in
G.U. 1a s.s. 23/12/1981,  n.  352)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 630 ultimo comma cod. proc. civ. nella parte
in cui non estende, in relazione all'art. 629  cod.  proc.  civ.,  il
reclamo previsto nell'art. 630 ultimo comma stesso all'ordinanza  del
giudice dell'esecuzione  dichiarativa  dell'estinzione  del  processo
esecutivo per rinuncia agli atti." 
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AGGIORNAMENTO (113a) 
  Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30  giugno  2005,  n.
115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha
disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la presente  modifica  ha
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2006. 
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AGGIORNAMENTO (115) 
  Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla L. 28 dicembre 2005,  n.
263, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le  disposizioni
di cui ai commi 3, lettera e), numeri  da  2)  a  43-bis),  e  3-ter,
lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1°
gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a
tale data di  entrata  in  vigore.  Quando  tuttavia  e'  gia'  stata
ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle  norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non  muniti  di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1°  gennaio
2006." 
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AGGIORNAMENTO (116) 
  Il D.L.14 marzo 2005, n. 35,convertito con modificazioni  dalla  L.
14 maggio 2005, n. 80 , come modificato dal D.L.30 dicembre 2005,  n.
273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006,  n.  51,
ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che  "Le  disposizioni  di
cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter,  lettere
a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il  1°  marzo
2006 e si applicano anche alle procedure esecutive  pendenti  a  tale
data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata  la
vendita,  la  stessa  ha   luogo   con   l'osservanza   delle   norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non  muniti  di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima  del  1°  marzo
2006." 
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