Art. 630.
(Inattivita' delle parti).
Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, il processo
esecutivo si estingue quando le parti non lo proseguono o non lo
riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal
giudice.
((L'estinzione opera di diritto ed e' dichiarata, anche d'ufficio,
con ordinanza del giudice dell'esecuzione, non oltre la prima udienza
successiva al verificarsi della stessa. L'ordinanza e' comunicata a
cura del cancelliere, se e' pronunciata fuori dall'udienza)).
Contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione ovvero rigetta
l'eccezione relativa e' ammesso reclamo da parte del debitore o del
creditore pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti nel
termine perentorio di venti giorni dall'udienza o dalla comunicazione
dell'ordinanza e con l'osservanza delle forme di cui all'art. 178
terzo, quarto e quinto comma. Il collegio provvede in camera di
consiglio con sentenza.(35)(113a)(115)(116)
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AGGIORNAMENTO (35)
La Corte Costituzionale 26 novembre - 17 dicembre 1981, n. 195 (in
G.U. 1a s.s. 23/12/1981, n. 352) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 630 ultimo comma cod. proc. civ. nella parte
in cui non estende, in relazione all'art. 629 cod. proc. civ., il
reclamo previsto nell'art. 630 ultimo comma stesso all'ordinanza del
giudice dell'esecuzione dichiarativa dell'estinzione del processo
esecutivo per rinuncia agli atti."
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AGGIORNAMENTO (113a)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n.
115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha
disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la presente modifica ha
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2006.
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AGGIORNAMENTO (115)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n.
263, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni
di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter,
lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1°
gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a
tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata
ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio
2006."
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AGGIORNAMENTO (116)
Il D.L.14 marzo 2005, n. 35,convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80 , come modificato dal D.L.30 dicembre 2005, n.
273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51,
ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di
cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere
a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo
2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale
data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la
vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo
2006."