La disciplina introdotta dall’art. 4, comma 8-bis, del d.l. n. 2 del 2010, convertito con modificazioni, dalla legge n. 42 del 2010 (con cui è stato interpretato autenticamente il primo periodo del comma 3 dell’art. 78 del d.l. n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni nella legge n. 133 del 2008, nel senso che la gestione commissariale istituita con tale legge assume, con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti posti in essere fino alla data del 28 aprile 2008, anche qualora le stesse siano accertate e i relativi crediti siano liquidati con sentenze esecutive pubblicate successivamente alla medesima data), con riferimento ad un credito vantato verso il Comune di Roma e riconosciuto con sentenza non ancora passata in giudicato alla data di entrata in vigore del suddetto art. 4, comma 8bis, là dove ha determinato la preclusione della-possibilità di esercizio dell’azione esecutiva e l’attrazione del credito alla procedura comissariale, non si è posta in conflitto con le disposizioni dell’art. 1 n. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU e con l’art. 6, paragrafo 1, di essa, siccome interpretati dalla sentenza della Corte EDU 24 settembre 2013 n. 43892/04, resa sul caso Perrino c. Italia, con la conseguenza che non sussiste il requisito della non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell’indicata disciplina nazionale per violazione dell’art. 117, primo comma, della Costituzione.