Art. 543.
(Forma del pignoramento).
Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del
debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto
notificato al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e
seguenti. (144)
L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui
all'articolo 492:
1) l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo
esecutivo e del precetto;
2) l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute
e l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice;
3) la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel
comune in cui ha sede il ((giudice)) competente nonche' l'indicazione
dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore
procedente;(88)(90) ((155))
4) la citazione del debitore a comparire davanti al giudice
competente, con l'invito al terzo a comunicare la dichiarazione di
cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a
mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata;
con l'avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione
della dichiarazione, la stessa dovra' essere resa dal terzo
comparendo in un'apposita udienza e che quando il terzo non compare
o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato
o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o
nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati
ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul
provvedimento di assegnazione. (144)
Nell'indicare l'udienza di comparizione si deve rispettare il
termine previsto nell'articolo 501.
Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna
senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. Il
creditore deve depositare nella cancelleria del ((giudice))
competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie
conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto,
entro trenta giorni dalla consegna. La conformita' di tali copie e'
attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente
articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo
dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di
iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al secondo periodo
sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al
creditore. (144) ((155))
Quando procede a norma dell'articolo 492-bis, l'ufficiale
giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo
esecutivo ed il precetto, e si applicano le disposizioni di cui al
quarto comma. Decorso il termine di cui all'articolo 501, il
creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di
titolo esecutivo possono chiedere l'assegnazione o la vendita delle
cose mobili o l'assegnazione dei crediti. Sull'istanza di cui al
periodo precedente il giudice fissa l'udienza per l'audizione del
creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 o 553.
Il decreto con cui viene fissata l'udienza di cui al periodo
precedente e' notificato a cura del creditore procedente e deve
contenere l'invito e l'avvertimento al terzo di cui al numero 4) del
secondo comma. (144)
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AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che " Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
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AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998,n . 51, come modificato dalla L. 16
giugno 1998, n.188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il
presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
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AGGIORNAMENTO (144)
Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132 convertito con modificazioni
dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 ha disposto (con l'art. 18, comma
3) che la modifica di cui al quarto comma del presente articolo si
applica ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo
giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione
del decreto-legge medesimo.
Ha inoltre disposto (con l'art. 19, comma 6-bis) che le modifiche
di cui ai commi primo, secondo, numero 4) e quinto del presente
articolo si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dal
trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del D.L. medesimo.
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AGGIORNAMENTO (155)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 ha disposto (con l'art. 32, comma
5) che "A decorrere dal 31 ottobre 2021 ai procedimenti civili
contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata
introdotti dinanzi al giudice di pace a norma dell'articolo 27 si
applicano le disposizioni, anche regolamentari, in materia di
processo civile telematico per i procedimenti di competenza del
tribunale vigenti alla medesima data. Per i procedimenti di cui
all'articolo 27, comma 1, lettera a), numero 1, lettera c), numero
2), e comma 3, lettera d), capoverso «Art. 60-bis», e lettera e), la
disposizione del primo periodo si applica a decorrere dal 31 ottobre
2025".