Giurisprudenza

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Trovati 472 risultati

Il legislatore deve intervenire per tutelare i diritti patrimoniali dei terzi di buona fede rispetto alle norme del Codice Antimafia.

Con riferimento all’estensione della disciplina del Codice antimafia - la quale, oltre a derogare al principio di generalità della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c., alla generale presunzione di buona fede, alla presunzione di esistenza del rapporto fondamentale ex art. 1988 c.c. e alla legittimazione per presentazione ex art. 2003 c.c., prevede una falcidia del 40% in danno dei creditori di buona fede) al sequestro e alla confisca in casi particolari e agli ulteriori casi di sequestro e confisca nei procedimenti per delitti riguardo ai quali le funzioni di pubblico ministero sono attribuite alla procura distrettuale - il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità e nel rispetto della Costituzione, è chiamato a introdurre un’apposita regolamentazione delle misure cautelari e ablative per contemperare la tutela dei diritti patrimoniali dei terzi di buona fede con l’esigenza di contrastare pratiche collusive con gli autori di reato.

Corte Costituzionale, 16 luglio 2026, n. 126 - Pres. Amoroso, Est. Petitti

La disciplina del Codice antimafia sul primato della misura di prevenzione non può essere generalizzata in danno dei creditori.

È costituzionalmente illegittimo l’articolo 104- bis , comma 1- bis , delle norme di attuazione del codice di procedura penale (come sostituito dal codice della crisi d’impresa e modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022) nella parte in cui stabilisce che, in caso di sequestro disposto ai sensi dell’art. 321, comma 2, c.p.p., in funzione della confisca di cui all’art. 322- ter c.p., e in caso di confisca ordinata ai sensi di quest’ultima disposizione, si applicano le disposizioni del titolo IV del libro I del Codice antimafia (d.lgs. n. 159 del 2011), anziché - ai fini della tutela dei terzi creditori, che hanno instaurato sui beni sequestrati o confiscati una procedura esecutiva individuale o che in tale procedura sono intervenuti - la regola generale della priorità temporale ( ordo temporalis ) delle formalità pubblicitarie, secondo cui prevalgono sul sequestro penale (o sulla confisca non preceduta da sequestro) il credito risultante da atto di data certa anteriore e i diritti reali di garanzia anteriormente iscritti.

Corte Costituzionale, 16 luglio 2026, n. 126 - Pres. Amoroso, Est. Petitti

Anche nel rinvio pregiudiziale la Suprema Corte può sollevare una questione di legittimità costituzionale.

È ammissibile la proposizione, da parte della Corte di cassazione, di una questione di legittimità costituzionale nell’ambito del rinvio pregiudiziale ex art. 363- bis c.p.c., poiché l’enunciazione del principio di diritto è funzionale alla definizione della lite e vincola il giudice del rinvio e, pertanto, assume rilevanza nel giudizio a quo .

Corte Costituzionale, 16 luglio 2026, n. 126 - Pres. Amoroso, Est. Petitti

Astreintes e limiti temporali: perdita di efficacia e controllo in sede di opposizione all’esecuzione

Le misure di coercizione indiretta ex art. 614- bis c.p.c. (nella formulazione anteriore alla modifica apportata dal d.lgs. n. 149 del 2022), consistenti nella minaccia di un sacrificio patrimoniale progressivo volto a sollecitare l’adempimento volontario di obbligazioni diverse dal pagamento di somme di denaro, hanno una precipua funzione compulsoria e solo eventualmente sanzionatoria e, per loro natura, devono avere una delimitazione temporale, in quanto una protrazione sine die è incompatibile con la funzione coercitiva, determinandosi altrimenti una perdita di correlazione con le esigenze di tutela originarie e una possibile sproporzione del sacrificio imposto; in tale evenienza, in assenza di un termine o tetto massimo fissato ab origine , dell’art. 614- bis c.p.c. deve essere data un’interpretazione costituzionalmente orientata nel senso che il giudice dell’opposizione all’esecuzione - pur non potendo modificare il contenuto del titolo mediante introduzione ex post di limiti temporali o quantitativi - può accertare, quale fatto sopravvenuto incidente sulla vis esecutiva, la perdita di efficacia della misura per sopravvenuta inutilità, delimitandone temporalmente gli effetti e quantificando conseguentemente il credito azionabile.

Corte Costituzionale, 18 giugno 2026, n. 109 - Pres. Amoroso, Est. San Giorgio

Legittimazione attiva del cessionario del credito: oneri probatori e valutazioni di merito

Chi agisce dichiarandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in forza di cessione in blocco ex art. 58 TUB, deve dimostrare – in presenza di espressa e specifica contestazione – la conclusione del contratto di cessione e l’inclusione del credito nell’operazione, fornendo prova documentale della legittimazione sostanziale. In particolare, se il debitore contesta specificamente l’esistenza del contratto di cessione, è necessario produrre contratto/allegati o provare in altro modo la cessione dello specifico credito. Nel caso in cui invece si contesti l’inclusione del credito fra quelli effettivamente ceduti, è necessario che il giudice di merito operi un vaglio in concreto della riconducibilità del credito oggetto di causa, valorizzando gli elementi istruttori che di volta in volta ritiene persuasivi (Nel caso in esame la Corte di cassazione ha confermato la decisione di appello che aveva ritenuto sufficiente, ai fini della prova della inclusione del credito azionato nell’oggetto di una cessione in blocco, non solo la pubblicazione dell’avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale, ma anche l’individuazione dei crediti ceduti su una pagina web accessibile alle parti che consentiva a parte ricorrente di verificare i dati e contestarli in maniera puntuale).

Cassazione civile, Sez. III, 15 giugno 2026, n. 19962 - pres. Frasca, est. Positano

Il giudice dell’esecuzione può sospendere la vendita “esattoriale” e revocare l’aggiudicazione per carenze di custodia e pubblicità.

Nell’esecuzione immobiliare esattoriale, il giudice dell’esecuzione ha il potere di sospendere la vendita ai sensi dell’art. 586 c.p.c. - norma applicabile in quanto non derogata dal d.P.R. n. 602/1973 e da interpretare in modo estensivo e costituzionalmente orientato - se la formazione del prezzo risulta condizionata da un contesto procedimentale carente delle garanzie proprie delle vendite competitive (trasparenza, pubblicità e contendibilità), segnatamente per l’assenza del custode e della possibilità di visita dell’immobile, nonché per l’inadeguatezza delle forme di pubblicità previste dall’art. 80 d.P.R. n. 602/1973 (qualora non integrate da modalità ulteriori idonee a una diffusione effettiva dell’avviso di vendita), con conseguente rischio di aggiudicazione a prezzo notevolmente inferiore a quello giusto.

Tribunale, Bolzano, 12 maggio 2026 - Giudice T.Fleischmann

Decadenza dell’aggiudicatario che non rende la dichiarazione antiriciclaggio

L’obbligo posto a carico dell’aggiudicatario di rendere la dichiarazione antiriciclaggio negli stessi termini perentori previsti per il versamento del saldo prezzo, è espressamente previsto dalla legge (per le procedure iniziate dopo il 28.2.2023), a nulla rilevando la mancata indicazione di tale adempimento tanto nell’ordinanza di vendita, quanto nel successivo avviso redatto dal professionista delegato. Pertanto, nel caso in cui tale dichiarazione venga omessa e non sussistano i presupposti per la concessione della rimessione in termini, il Giudice dell’esecuzione dovrà dichiarare la decadenza dell’aggiudicatario e pronunciare la perdita della cauzione versata, con l’avvertimento a quest’ultimo che ove il prezzo ricavato dalla vendita successiva, maggiorato della cauzione confiscata, dovesse essere inferiore a quello dell’aggiudicazione decaduta, potrà essere condannato al pagamento della differenza ai sensi dell’art. 177 disp. att. c.p.c.    

Tribunale, di Foggia, 17 aprile 2026 - G.E. Dott.ssa Teresa Barile

Al fine di provare l’inclusione del credito ceduto nell’operazione di cessione “in blocco” è sufficiente la pubblicazione di un avviso contenente elementi circostanziati.

La pubblicazione, eseguita sulla Gazzetta Ufficiale a norma dell’art. 58 T.U.B., di un avviso di cessione “in blocco” contenente elementi circostanziati atti ad individuare in modo univoco il credito ceduto - identificato singolarmente o con determinazione di categorie dettagliate, anche tramite link a elenchi consultabili online - è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario; al fine di contrastare la pretesa creditoria di quest’ultimo, il debitore ceduto ha l’onere di svolgere una contestazione specifica e, cioè, di allegare e provare che l’indicato numero identificativo (NDG) non è riferibile a quel rapporto bancario oppure che non è presente nell’elenco richiamato oppure che il credito non risponde ai criteri descrittivi dell’avviso, non potendo, invece, lamentare genericamente l’insufficienza della pubblicazione o pretendere il deposito di contratti di cessione scritti, integrali, comprensivi di tutti gli allegati, privi di omissis , con esposizione del prezzo di cessione e precisa indicazione del nominativo del ceduto.

Tribunale, di Genova, 25 marzo 2026 - Est. Fanticini

Spettano all’ex esecutato i frutti (canoni) maturati nel corso della procedura poi estinta.

Il contratto di locazione stipulato dal custode giudiziario ex art. 560 c.p.c. perde automaticamente efficacia con l’estinzione del processo esecutivo, ma i frutti maturati sino a quel momento (canoni, indennità, penali) fanno parte del compendio pignorato che alla chiusura della procedura, ai sensi dell’art. 632 c.p.c., è trasferito all’(ex)esecutato, il quale, pertanto, qualora il custode abbia introdotto un giudizio per conseguire i detti frutti, a norma dell’art. 111 c.p.c., è legittimato a proseguire l’azione già autonomamente intrapresa dal custode per il loro recupero.

Cassazione civile, Sez. III, 9 marzo 2026, n. 5330 - Pres. Frasca, Est. Fanticini

Il curatore della liquidazione giudiziale è custode nell’esecuzione immobiliare proseguita.

Nell’esecuzione iniziata o proseguita dal creditore fondiario (o dal curatore a norma dell’art. 216, comma 10, c.c.i.i.) nonostante la liquidazione giudiziale del debitore, il giudice dell’esecuzione può procedere alla revoca del custode giudiziale da lui già individuato ed è dispensato dal nominarlo, ove non abbia ancora provveduto: si tratta, infatti, di nomina superflua, poiché nell’esercizio dei compiti custodiali subentra il curatore che, sostituendosi al debitore nell’amministrazione del patrimonio acquisito all’attivo della procedura (a norma dell’art. 128 c.c.i.i.), soggiace, in tale veste, alle direttive impartite dal giudice dell’esecuzione ex art. 484 c.p.c., al pari del debitore a norma dell’art. 559, comma 1, c.p.c.

Tribunale, di Larino, 4 marzo 2026 - Giudice D’Alonzo

L’indicazione del domicilio nel precetto non radica la competenza del giudice dell’opposizione.

In caso di elezione di domicilio “anomala” - cioè, priva di collegamenti con il luogo dell’esecuzione e, quindi, non vincolante ai fini della determinazione del giudice competente - l’intimato che propone opposizione esecutiva preventiva dinanzi al giudice della residenza dichiarata o del domicilio eletto dal creditore nel precetto non può eccepire l’incompetenza per territorio del giudice così adito e la relativa eccezione, se sollevata, è inammissibile.

Cassazione civile, Sez. III, 3 marzo 2026, n. 4811 - Pres. De Stefano, Est. Rossi

La tardiva erogazione del mutuo all’aggiudicatario non giustifica la rimessione in termini per il versamento del prezzo.

Il termine per il versamento del saldo prezzo è perentorio e insuscettibile di proroga, ma l’aggiudicatario incorso in decadenza non imputabile può chiedere la rimessione in termini se sussistono i presupposti di cui all’art. 153 c.p.c., che non ricorrono in caso di tardiva concessione di un finanziamento per l’acquisto, circostanza che attiene esclusivamente alla sfera personale dell’aggiudicatario, unico responsabile del tempestivo adempimento dell’obbligazione di pagamento.

Cassazione civile, Sez. III, 27 febbraio 2026, n. 4494 - Pres. De Stefano, Est. Fanticini

Il debitore ha sempre interesse a far valere il mancato rispetto del termine per il versamento del saldo prezzo.

L’esecutato ha interesse a proporre l’opposizione ex art. 617 c.p.c. contro il provvedimento di proroga del termine per il versamento del saldo prezzo e contro il successivo decreto di trasferimento senza che sia necessario dimostrare un particolare e specifico pregiudizio cagionato dalla violazione delle regole procedimentali.

Cassazione civile, Sez. III, 27 febbraio 2026, n. 4494 - Pres. De Stefano, Est. Fanticini

Il reclamo è l’unico rimedio avverso la decisione del giudice dell’esecuzione sull’istanza di sospensione (anche ex art. 618 c.p.c.) della procedura.

Avverso la decisione del giudice dell’esecuzione sull’istanza di sospensione della procedura formulata ai sensi dell’art. 618 c.p.c. (con l’opposizione agli atti esecutivi) è ammesso soltanto il rimedio del reclamo ex artt. 624, comma 2, e 669- terdecies c.p.c., mentre sono inammissibili l’opposizione ex art. 617 c.p.c. e il ricorso per cassazione.

Cassazione civile, Sez. III, 27 febbraio 2026, n. 4501 - Pres. De Stefano, Est. Fanticini

Il decreto ex art. 177 disp. att. c.p.c. a carico dell’aggiudicatario non può essere emesso a favore dell’esecutato.

Il decreto di condanna a carico dell'aggiudicatario decaduto, previsto dall'art. 177 disp. att. c.p.c., non può essere emesso a favore dell’esecutato nell’ipotesi in cui tutti i creditori siano stati integralmente soddisfatti dal ricavato della vendita, non avendo la finalità di ripagare i crediti col ricavato dalla vendita, bensì quella di risarcire i creditori del danno cagionato dall’inadempimento.

Cassazione civile, Sez. III, 4 febbraio 2026, n. 2309 - Pres. De Stefano, Est. Crivelli

La Cassazione fra il punto sui rapporti fra responsabilità extracontrattuale del professionista delegato e l’azione per responsabilità civile del giudice dell’esecuzione

Contro l’agire del professionista delegato ex 591- bis c.p.c. non è ammissibile l’azione speciale prevista dalla legge 13 aprile 1988, n. 117, in tema di “Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati”, potendo egli essere convenuto in giudizio per il risarcimento dei danni cagionati nell’espletamento dell’incarico svolgimento dell’attività delegata solo ai sensi dell’art. art. 2043 cod. civ., ove siano ravvisabile il dolo o la colpa non lieve. Piuttosto, i presupposti per l’azione ai sensi della legge n. 117 del 1988 possono configurarsi in relazione al provvedimento del giudice dell’esecuzione nel quale sia sfociato l’atto del professionista delegato, previo inutile esperimento dei previsti rimedi impugnatori e sempre che ne ricorrano i tassativi presupposti. In tal caso, l’azione ex legge n. 117 del 1988 può essere proposta anche in concorso con l’azione risarcitoria verso il delegato.

Cassazione civile, Sez. III, 2 dicembre 2025, n. 31423 - pres. Frasca, est. Iannello

La responsabilità del professionista delegato ha natura extracontrattuale

Per i danni cagionati nello svolgimento dell’attività delegata ai sensi dell’art. 591- bis c.p.c. il professionista delegato risponde ex art. 2043 cod. civ. ove agisca con dolo o colpa, restando comunque esclusa la responsabilità per colpa lieve consistita in imperizia nel caso in cui l’attività che ha causato il danno abbia richiesto la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.

Cassazione civile, Sez. III, 2 dicembre 2025, n. 31423 - pres. Frasca, est. Iannello

Il professionista delegato è un ausiliario del giudice dell’esecuzione

Il professionista delegato alle operazioni di vendita ex art. 591- bis c.p.c. va considerato quale ausiliario del giudice dell’esecuzione, non essendo riconducibile la sua posizione a quella degli “estranei che partecipano all’esercizio della funzione giudiziaria” cui l’art. 1, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117, in tema di “Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati”, estende l’applicabilità della relativa disciplina.

Cassazione civile, Sez. III, 2 dicembre 2025, n. 31423 - pres. Frasca, est. Iannello

La Cassazione chiarisce funzioni e regime normativo dell’esperto stimatore

La figura dell’esperto stimatore nominato dal giudice dell’esecuzione ex artt. 568 e 569 c.p.c. è ontologicamente diversa da quella del consulente tecnico d’ufficio, giacché al primo – a differenza del secondo – non è richiesto un contributo alla formazione di un sapere (di natura tecnica) da sottoporre alla qualificazione giuridica del giudice, né egli deve (contribuire a) risolvere una controversia tra le parti. Piuttosto, l’attività dell’esperto stimatore è connotata dall’esigenza pubblicistica di rendere più spedita e fruttuosa la vendita forzata. Di conseguenza, allo stimatore sono solo limitatamente applicabili le disposizioni concernenti la consulenza tecnico d’ufficio. In particolare, non è prevista la nomina di consulenti di parte; non occorre che l’esperto sia iscritto nell’albo dei consulenti del tribunale né che si dia comunicazione al presidente del tribunale ex art. 22 disp. att. c.p.c.; non si applica l’art. 63 c.p.c. relativo all’obbligo del C.T.U. di prestare il suo ufficio; gli istituti dell’astensione e della ricusazione non sono riferibili ausiliario che non è chiamato ad esprimere un giudizio in una controversia, ma soltanto a compiere atti e attività di acquisizione di elementi materiali e tecnici per lo sviluppo di un processo volto alla concretizzazione del titolo esecutivo; non è soggetto all’applicazione dell’ammenda di cui all’art. 64 c.p.c. in caso di dolo o colpa grave nello svolgimento dell’incarico.

Cassazione civile, Sez. III, 25 luglio 2025, n. 21444 - pres. De Stefano - est. Fanticini

Il contraddittorio con le parti non è necessario nell’attività dell’esperto stimatore

All’esperto stimatore, ausiliario necessario del giudice dell’esecuzione nominato ex artt. 568 e 569 c.p.c., è affidato un incarico di carattere pubblicistico volto a rendere più proficua la vendita forzata e non è prescritto che le relative operazioni si svolgano in contraddittorio con le parti del processo esecutivo, sicché queste non hanno diritto alla comunicazione di giorno, ora e luogo di inizio delle attività oppure del sopralluogo, né alla nomina di consulenti di parte.

Cassazione civile, Sez. III, 25 luglio 2025, n. 21444 - pres. De Stefano - est. Fanticini

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