Giurisprudenza

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Nuovo criterio di competenza per i procedimenti espropriativi di crediti intrapresi contro amministrazioni pubbliche

L’art. 26- bis , comma 1, c.p.c., come modificato per effetto della l. n. 206 del 2021, secondo cui per i procedimenti espropriativi di crediti ivi contemplati è competente il Tribunale distrettuale ove ha domicilio o sede il creditore, va applicato alle esecuzioni intraprese verso qualsiasi amministrazione pubblica ricompresa nell’elenco di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, e quindi anche alle amministrazioni comunali, così dovendo intendersi l’immutato riferimento, posto in apertura della disposizione, alle “pubbliche amministrazioni indicate dall’art. 413, quinto comma”; ne consegue che la tesi “riduttiva”, che vorrebbe circoscrivere l’applicazione della norma alle sole amministrazioni che si servono del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, non può essere condivisa siccome reca con sé l’inconveniente di lasciare “non normato” il criterio di radicamento della competenza dell’espropriazione forzata di crediti (con buona approssimazione) per tutte le amministrazioni diverse da quelle Statali; invero, va escluso che il criterio di competenza per tali fattispecie possa essere rinvenuto - per così dire, in via residuale - nel secondo comma dell’art. 26-bis c.p.c. e ciò per due precise ragioni testuali: a) resta fermo l’incipit “onnicomprensivo” del primo comma dell’art. 26-bis (non intaccato dalla Riforma); b) il secondo comma si applica “fuori dai casi di cui al primo comma”.

Tribunale, di Napoli Nord, 10 maggio 2023 - est. Auletta

Sulla non applicabilità dei principi affermati dalla CGUE, 17.5.2023 SPV Project all’ipotesi in cui il decreto ingiuntivo sia stato oggetto di rituale opposizione, poi respinta

Nel caso in cui il debitore contesti la validità del contratto posto alla base della emissione di un decreto ingiuntivo sulla cui scorta il creditore sia intervenuto nell’ambito di una procedura esecutiva e tale decreto ingiuntivo sia stato oggetto di rituale opposizione (completamente respinta) non sono invocabili i principi di cui alla pronuncia resa dalla CGUE in data 17.5.2022, sul caso SPV Project, posto che i medesimi sono relativi all’ipotesi in cui il decreto ingiuntivo non contenga alcuna motivazione sul carattere non vessatorio delle clausole del contratto sottostante e non sia stato oggetto di opposizione, la tutela del consumatore potendo trovare spazio, in tale specifico caso, malgrado la formazione di un giudicato implicito; tale lettura trova conferma nella pronuncia con cui le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 9479/2023) hanno inteso dar corso alla predetta giurisprudenza unitaria, nel quadro dei principi processuali di diritto interno, ove il rimedio appropriato per la tutela del consumatore sarà, nella descritta ipotesi, rappresentato dall’opposizione c.d. tardiva a decreto ingiuntivo.

Tribunale, di Nocera Inferiore , 2 maggio 2023 - est. Velleca

Avviso di iscrizione a ruolo depositato tardivamente: conseguenze

Il deposito dell’avviso di iscrizione a ruolo di cui al novellato art. 543 c.p.c. avvenuto oltre l’udienza indicata in citazione, purché entro l’udienza “effettiva” di comparizione delle parti, non comporta l’inefficacia del pignoramento. Ciò sulla scorta di una lettura costituzionalmente orientata della disposizione in esame e tenuto conto delle seguenti considerazioni: a) lo scopo della disposizione - che è quello di rendere edotto il terzo circa la concreta iscrizione a ruolo del procedimento, al fine di non immobilizzare indefinitamente, in caso di mancata iscrizione, le somme staggite - è comunque conseguito ove il procedimento notificatorio sia giunto a compimento prima dell’udienza indicata nell’atto di citazione, il deposito dell’avviso assolvendo ad una finalità lato sensu probatoria che non interagisce con la predetta ratio ; b) il deposito “tardivo” non comporta alcun vulnus nel diritto di difesa del debitore; c) l’inefficacia del pignoramento, come “sanzione” riferita ad entrambe le violazioni (ovvero sia alla mancata notifica che al mancato deposito), appare sproporzionata rispetto allo scopo della norma e lesiva del diritto di difesa del creditore che abbia tempestivamente e ritualmente adempiuto all’onere di notifica dell’avviso ai terzi e al debitore entro l’udienza di comparizione indicata nel pignoramento (purché il deposito avvenga entro la prima udienza effettiva di trattazione del procedimento.

Tribunale, di Catania, 28 aprile 2023 - est. Messina

Nel caso di conversione del sequestro conservativo in pignoramento immobiliare i termini per l'iscrizione a ruolo e per l'istanza di vendita decorrono dalla pubblicazione della sentenza di condanna.

II Massima Le formalità previste dall’art. 156 disp. att. c.p.c. non hanno rilievo ai fini della conversione degli effetti del sequestro in quelli propri del pignoramento immobiliare, posto che a mente dell’art. 686, comma 1, c.p.c. la conversione è determinata unicamente dalla pubblicazione della sentenza di condanna; piuttosto, attengono alle modalità attraverso cui il creditore deve (a) dimostrare al Giudice dell’esecuzione e (b) rendere noto ai terzi che si è verificato il presupposto della conversione del sequestro in pignoramento. Ne deriva che il deposito della sentenza di condanna e la sua annotazione a margine della trascrizione del sequestro (cfr. art. 679 c.p.c.), lungi dal costituire il dies a quo di decorrenza dei termini previsti nel terzo libro del codice di procedura civile per il compimento degli atti di impulso del processo esecutivo, costituiscono formalità ulteriori e non sostitutive rispetto a quelle ordinariamente previste, in nulla distinguendosi gli effetti del pignoramento notificato da quelli del sequestro convertito .

Tribunale, di Barcellona Pozzo di Gotto, 20 aprile 2023 - est. Lo Presti

Nel caso di conversione del sequestro conservativo in pignoramento immobiliare i termini per l'iscrizione a ruolo e per l'istanza di vendita decorrono dalla pubblicazione della sentenza di condanna

I Massima Nel caso di sequestro conservativo di beni immobili, il deposito della sentenza di condanna determina, ai sensi dell’art. 686, comma 1, c.p.c., la conversione ipso iure del sequestro in pignoramento, con la conseguenza che da tale momento iniziano a decorrere i termini per l’iscrizione a ruolo del pignoramento e per il deposito dell’istanza di vendita (e, a seguito della riforma dell’art. 567, comma 2, c.p.c., della documentazione ipocatastale) , in nulla distinguendosi gli effetti del pignoramento notificato da quelli del sequestro convertito .    

Tribunale, di Barcellona Pozzo di Gotto, 20 aprile 2023 - est. Lo Presti

L’espropriazione del bene in comunione legale, già costituito in fondo patrimoniale, poi revocato limitatamente alla “quota” del coniuge debitore.

L'azione revocatoria intentata dal creditore di uno dei coniugi nei riguardi dell'atto con cui un bene della comunione legale sia stato conferito in un fondo patrimoniale dev'essere rivolta (notificata ed eventualmente trascritta ex art. 2652, comma 1, n. 5 c.c.) nei confronti di entrambi i coniugi, essendo preordinata alla pronuncia d'inefficacia dell'atto nel suo complesso (vale a dire non limitatamente a un'inesistente quota pari alla metà del bene), siccome funzionale ad un'espropriazione forzata da compiersi anch'essa, necessariamente, sull'intero bene.  Nel caso di espropriazione di un bene in comunione legale per crediti personali di un solo coniuge, la trascrizione del pignoramento va eseguita anche nei confronti del coniuge non debitore, in quanto anch'egli soggetto passivo dell'espropriazione, considerato che nella struttura di fattispecie a formazione progressiva del pignoramento immobiliare la formalità pubblicitaria ha la funzione di completare il pignoramento e di renderlo opponibile ai terzi, dovendosi dar conto della natura di cespite in comunione legale nel quadro "D" della nota di trascrizione.

Cassazione civile, Sez. III, 7 aprile 2023

I poteri del giudice dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo in materia consumeristica sprovvisto di motivazione sulla eventuale abusività delle clausole contrattuali

Il giudice di merito al quale il debitore esecutato si rivolga, ai sensi dell’art. 650 c.p.c., per far valere l’abusività delle clausole contrattuali di un contratto fra professionista e consumatore non esaminata nel decreto ingiuntivo non tempestivamente opposto – tanto se tale causa viene introdotta nel termine di 40 giorni all’uopo assegnato dal giudice dell’esecuzione che abbia d’ufficio rilevato l’assenza di motivazione sul punto nel provvedimento monitorio, quanto che si tratti della riqualificazione di un’opposizione proposta ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c. – una volta investito dell’opposizione (solo ed esclusivamente sul profilo di abusività delle clausole contrattuali), ha il potere di sospendere, ex art. 649 c.p.c., l’esecutorietà del decreto ingiuntivo, in tutto o in parte, a seconda degli effetti che l’accertamento sull’abusività delle clausole potrebbe comportare sul titolo giudiziale.

Cassazione civile, sezioni unite, 6 aprile 2023, n. 9479 - pres. Curzio, est. Vincenti

Le Sezioni Unite intervengono sulla sorte dell’opposizione all’esecuzione proposta dal debitore-consumatore che eccepisca l’abusività delle clausole del contratto in base al quale è stato emesso il decreto ingiuntivo

Qualora il debitore abbia proposto opposizione a precetto (art. 615, comma 1, c.p.c.) al fine di far valere l’abusività delle clausole del contratto fonte del credito accertato con un decreto ingiuntivo non opposto, il giudice adito deve riqualificare detta opposizione in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., eventualmente rimettendone la decisione al giudice competente. Se la medesima doglianza, invece, è stata formulata – ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c. – dopo l’inizio della procedura esecutiva, il giudice dell’esecuzione assegnerà all’opponente il termine di 40 giorni per proporre l’opposizione tardiva a decreto ex art. 650 c.p.c. (se è del caso, rilevando d’ufficio l’abusività di altre clausole) e non procederà alla vendita o all’assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell’opposizione tardiva sull’istanza ex art. 649 c.p.c. del debitore consumatore.

Cassazione civile, sezioni unite, 6 aprile 2023, n. 9479 - pres. Curzio, est. Vincenti

Il vademecum delle Sezioni Unite sugli adempimenti rimessi al giudice dell’esecuzione in caso di espropriazione forzata basata su un decreto ingiuntivo nei confronti di un consumatore sprovvisto di motivazione in ordine all’insussistenza di clausole vessatorie

Il giudice dell’esecuzione forzata in cui il titolo esecutivo è costituito da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un consumatore, qualora rilevi che il provvedimento monitorio è sprovvisto di motivazione in riferimento all’eventuale abusività delle clausole contrattuali, ha il dovere – da esercitarsi sino al momento della vendita o dell’assegnazione del bene o del credito – di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull’esistenza e/o sull’entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo. Qualora tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine. Il giudice dell’esecuzione deve informare le parti dell’esito di tale controllo – tanto che sia positivo, quanto negativo – avvisare il debitore esecutato che entro 40 giorni potrà proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l’eventuale abusività delle clausole. Nel caso in cui il debitore esecutato proponga opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo, il giudice dell’esecuzione non procederà alla vendita o all’assegnazione del bene o del credito fino alle determinazioni assunte, ai sensi dell’art. 649 c.p.c., dal giudice dell’opposizione.

Cassazione civile, sezioni unite, 6 aprile 2023, n. 9479 - pres. Curzio, est. Vincenti

Il vademecum delle Sezioni Unite sui controlli demandati al giudice del decreto ingiuntivo richiesto nei confronti di un consumatore

Il giudice, al quale sia richiesto di emettere un decreto ingiuntivo sulla base di un contratto stipulato tra professionista e consumatore, deve svolgere d’ufficio il controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali relative all’oggetto della domanda. A tal fine procede in base agli elementi di fatto e di diritto in suo possesso, integrabili, ai sensi dell’art. 640 c.p.c., con il potere istruttorio d’ufficio, da esercitarsi in armonia con la struttura e funzione del procedimento d’ingiunzione: potrà, quindi, chiedere al ricorrente di produrre il contratto e di fornire gli eventuali chiarimenti necessari anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore. Ove l’accertamento si presenti complesso, non potendo egli far ricorso ad un’istruttoria eccedente la funzione e la finalità del procedimento monitorio (ad es. disporre c.t.u.), dovrà rigettare l’istanza d’ingiunzione. All’esito del controllo, se rileva l’abusività della clausola, ne trae le conseguenze in ordine al rigetto o all’accoglimento parziale del ricorso; se, invece, il controllo sull’abusività delle clausole incidenti sul credito azionato in via monitoria dà esito negativo, pronuncia il decreto motivato, ai sensi dell’art. 641 c.p.c., anche in relazione alla anzidetta effettuata delibazione. Il decreto ingiuntivo deve contenere l’avvertimento indicato dall’art. 641 c.p.c., nonché l’espresso avvertimento che in mancanza di opposizione il debitore-consumatore non potrà più far valere l’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile.

Cassazione civile, sezioni unite, 6 aprile 2023, n. 9479 - pres. Curzio, est. Vincenti

Inammissibilità della istanza di sospensione concordata in caso di rinvio della vendita

È inammissibile l’istanza di sospensione ex art. 624 bis c.p.c. in ipotesi di rinvio della vendita ex art. 161 bis disp. att. c.p.c., non potendosi interpretare la parola "rinvio" come "rinnovo", atteso che l’esigenza di tutelare l’affidamento degli offerenti impone di interpretare la disposizione come riferita ad un semplice differimento delle medesime operazioni di vendita e, in particolare, di quelle relative alla delibazione delle offerte ed all’eventuale gara tra gli offerenti che si svolge avanti al professionista delegato.

Tribunale, di Verona, 6 aprile 2023 - est. Burti

Rinvio della vendita forzata: individuazione dei soggetti legittimati alla prestazione del consenso

La fattispecie disciplinata dall’art. 161 bis disp. att. c.p.c. disciplina un accordo processuale avente ad oggetto "il rinvio della vendita" che coinvolge anche parti estranee al processo da individuarsi in coloro che, avendo presentato una valida irrevocabile offerta d’acquisto del bene staggito, abbiano acquisito una posizione differenziata dagli altri consociati collegata al regolare ed effettivo svolgimento del procedimento di vendita

Tribunale, di Verona, 6 aprile 2023 - est. Burti

L'onere del debitore della richiesta di parte delle misure protettive ex art. 54 co. II CCII

Laddove il debitore di una procedura individuale, che abbia altresì chiesto di accedere ad uno strumento di regolazione della crisi, chieda la sospensione della prima quale misura protettiva tipica a tutela del patrimonio del ricorrente, secondo la definizione datane dall’art. 2, lett. p) e come previste dall’art. 54 co. II del CCII, il giudice dell’esecuzione è tenuto a verificare, ex actiis , se ricorrano i presupposti ai fini della sospensione ex art. 623 c.p.c., tra i quali la presenza di una specifica richiesta, nella domanda di accesso ex art. 40 del CCII, di misure protettive, in quanto, a differenza di quanto previsto dall’art. 168 l. fall. la sospensione delle procedure individuali non rappresenta più effetto automatico derivante dalla domanda di concordato preventivo. Nel caso non si ravvisi alcuna istanza di parte, il giudice dell’esecuzione è tenuto a non concedere la sospensione della procedura individuale.

Tribunale, di Torre Annunziata, 29 marzo 2023, n. 116 - est Diana

Fondo patrimoniale costituito dal terzo acquirente soccombente in revocatoria: accertamento ad hoc del giudice della cognizione.

Nel caso di costituzione di vincolo di indisponibilità da parte del terzo acquirente del bene il cui atto d’acquisto sia stato dichiarato inefficace ex art. 2901 c.p.c. - assimilabile alla diversa ipotesi dell’ulteriore atto di trasferimento compiuto dallo stesso in favore del sub acquirente –  l’azione esecutiva ex art. 602 c.p.c. presuppone il preventivo accertamento da parte del giudice della cognizione della gratuità dell’ulteriore atto dispositivo compiuto dal terzo acquirente e la conseguenziale declaratoria di inefficacia dello stesso nei confronti del creditore del primo alienante, rivelandosi insufficiente (e comunque estraneo ai poteri del giudice dell’esecuzione) il semplice riscontro, sul piano cronologico, dell’anteriorità della trascrizione della domanda di revoca rispetto alla trascrizione dell’atto d’acquisto.   L’azione esecutiva per saltum (senza, cioè, il preliminare accertamento dell’inidoneità dell’atto dispositivo a produrre effetti in pregiudizio del creditore) è circoscritta alla peculiare ipotesi prevista dall’art. 2929-bis cod. civ., ancorata unicamente al presupposto della trascrizione del pignoramento entro l’anno dalla trascrizione dell’atto di alienazione o di costituzione del vincolo di indisponibilità a titolo gratuito, occorrendo negli altri casi il preventivo vittorioso esperimento del giudizio di cognizione (nella fattispecie, il Tribunale, chiamato a pronunciarsi sulla istanza cautelare ex art. 624 c.p.c. avanzata nel contesto della opposizione all’esecuzione per impignorabilità dei beni proposta dal beneficiario dell’atto costitutivo di fondo patrimoniale, ha ritenuto non applicabile, in sede di opposizione all’esecuzione l’art. 2901, quarto comma, cod. civ. con riferimento al vincolo di segregazione patrimoniale costituito dal terzo acquirente soccombente nell’ actio pauliana ed, accertata l’estraneità del credito ai bisogni della famiglia in cui favore il vincolo era stato costituito, ha sospeso l’esecuzione).    

Tribunale, di Verona, 24 marzo 2023 - est. Burti

Il privilegio processuale del fondiario nella liquidazione controllata

Il creditore munito di privilegio fondiario può proseguire l’azione esecutiva individuale nei confronti del debitore nei confronti del quale sia stata aperta la procedura di liquidazione controllata, posto che l’art. 150 CCI, come richiamato dall’art. 270 co. 5 CCI, prevede sì, quale regola, il divieto di intrapresa o prosecuzione dell’azione individuale, ma fa salve le eccezioni (" salvo diversa disposizione della legge ", tra cui l’art. 41 T.U.L.B) [nella specie, il G.E. ha rigettato l’istanza avanzata dal debitore di improseguibilità della esecuzione - ormai giunta nella fase liquidatoria - , escludendo l’operatività, nella procedura pendente dinanzi a sé, del divieto di prosecuzione dell’espropriazione singolare sancito dal Tribunale concorsuale nella sentenza di apertura della liquidazione controllata].

Tribunale, di Torre Annunziata, 14 marzo 2023 - est. Musi

L’Istituto Mediocredito centrale può realizzare i crediti da mancata restituzione di sovvenzioni pubbliche revocate o per cui è stata pronunciata la “decadenza” nelle forme di cui al d.p.r. n. 602 del 1973

Va affermata la natura pubblicistica del rapporto di garanzia (della restituzione di finanziamenti pubblici) facenti capo all’Istituto Mediocredito centrale e ciò giustifica la surroga legale di quest’ultimo per il recupero delle somme non restituite e, in ultima analisi, l’iscrizione a ruolo delle medesime, con affidamento dell’incarico di recuperarle all’Agente della riscossione. Difatti, i fondi vengono erogati a condizioni di favore rispetto a quelle praticate sul mercato del credito “ordinario” (fosse anche solo per la previsione di una garanzia statale) in quanto attraverso la provvidenza il soggetto pubblico si prefissa il raggiungimento di un interesse di natura pubblicistica (incoraggiare determinate produzioni o lo stabilimento in determinate zone o, ancora, l’assunzione di lavoratori attinti da peculiari categorie). Per questo motivo la “revoca” del finanziamento avviene per ragioni strettamente afferenti all’ agere pubblicistico del soggetto che sovvenziona o garantisce (ad es. sopravvenuta carenza di fondi), mentre la “decadenza” trova la sua ragion d’essere in “comportamenti” del soggetto sovvenuto, da inscrivere sì in una logica lato sensu sinallagmatica ma non per questo di natura squisitamente privatistica atteso che la decadenza può aver luogo anche laddove il sovvenzionato non rispetti gli obblighi impostigli dalla legge nella destinazione funzionale del beneficio.

Tribunale, 17 febbraio 2023 - pres. Petruzziello, est. Auletta

La sospensione del titolo esecutivo europeo disposta nello Stato d’origine produce la sospensione “esterna” del processo espropriativo avviato nello Stato dell’esecuzione

L’art. 6, paragrafo 2, del regolamento n. 805/2004, in combinato disposto con l’art. 11 dello stesso, deve essere interpretato nel senso che, qualora l’esecutività di una decisione certificata come titolo esecutivo europeo sia stata sospesa nello Stato membro d’origine e il certificato di cui a tale art. 6, paragrafo 2, sia stato presentato al giudice dello Stato membro dell’esecuzione, detto giudice è tenuto a sospendere, sulla base di tale decisione, il procedimento di esecuzione avviato in quest’ultimo Stato.

Corte di giustizia UE, Quarta Sez., 16 febbraio 2023

Le puntualizzazioni della Corte di giustizia su cauzione e sospensione del titolo esecutivo europeo

L’art. 23 Regolamento (CE) n. 805/2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, deve essere interpretato nel senso che esso consente l’applicazione contestuale delle misure di limitazione e di costituzione di una garanzia da esso previste alle lettere  a ) e   b ), ma non l’applicazione contestuale di una di queste due misure con quella di sospensione del procedimento di esecuzione di cui alla lettera   c ).

Corte di giustizia UE, Quarta Sez., 16 febbraio 2023

Riunione di pignoramento successivo a procedura già in conversione

Il Giudice dell’esecuzione deve procedere alla riunione di ogni pignoramento successivamente iscritto. La riunione non fa venir meno l’interdipendenza dei pignoramenti e non può che giovare ai pignoramenti riuniti. Qualora l’esecuzione anteriormente iscritta sia in fase di conversione del pignoramento il debitore, successivamente alla riunione, può chiedere di convertire anche il credito azionato nella procedura riunita ma, stante il principio dell’interdipendenza dei pignoramenti, con esecuzione non a seguito del termine della prima conversione ma autonoma e parallela. Nel caso il debitore non ritenga di domandare la conversione, la procedura riunita continuerà fino alla vendita del compendio pignorato, vendita che comporterà la risoluzione della procedura di conversione in corso ed il concorso di tutti i creditori sul ricavato.

Tribunale, di Genova, 15 febbraio 2023 - est. Balba

La richiesta di applicazione della misura protettiva di cui all'art. 18, comma primo, C.C.I. è una causa di sospensione esterna del processo esecutivo: sotto la vigenza della misura è inibito il compimento di atti liquidatori o prodromici alla liquidazione, è consentito il compimento di atti conservativi e permangono gli effetti del pignoramento anche sui frutti prodotti dal bene

La richiesta di applicazione di una misura protettiva nell’ambito di una procedura di composizione negoziata della crisi produce, dal giorno della pubblicazione dell’istanza sul registro delle imprese, una sospensione dell’azione esecutiva (so-spensione suscettibile di venir meno in caso di mancato rispetto dei termini peren-tori previsti dall’art. 19 C.C.I, oppure in caso di mancata conferma da parte del Tribunale o di successiva revoca della misura protettiva), sia che essa sia stata promossa sui beni del debitore, sia che essa sia abbia ad oggetto beni di un terzo sui quali viene esercitata l’attività dell’imprenditore che versa in una situazione di crisi. Ne consegue che, durante tutto il periodo di sospensione, non possono essere compiuti atti prodromici alla liquidazione come l’attività di stima o, salvi casi par-ticolari, l’attuazione dell’ordine di liberazione che, tendenzialmente, è vieppiù funzionale alla migliore collocazione sul mercato del bene. Permangono, invece, gli effetti del pignoramento, ivi incluso il vincolo di indisponibilità sui frutti natu-rali o civili (vedi art. 2912 cod. civ.) prodotti dal bene pignorato sia ante sospensio-ne che durante la pendenza della misura protettiva. È doveroso il compimento di atti conservativi del bene da parte del custode giudiziario.

Tribunale, di Verona, 9 febbraio 2023 - est. Burti

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