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Cambiale e vaglia cambiario

REGIO DECRETO 5 dicembre 1933, n. 1669
Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario. (033U1669) (GU n.292 del 19-12-1933)
Assegni e cambiali

Articolo 41

Testo in vigore dal 01 gennaio 1934

                              Art. 41. 
 
  La cambiale tratta a uno o piu' mesi data o vista scade nel  giorno
corrispondente del mese in cui il pagamento deve  essere  effettuato.
In mancanza del giorno corrispondente la cambiale scade l'ultimo  del
mese. 
 
  Se la cambiale e' tratta a uno o piu' mesi e mezzo data o vista, si
computano  prima  i  mesi  interi.  Se  la  scadenza  e'  fissata  al
principio, alla meta' (meta' gennaio, meta', febbraio, ecc.)  o  alla
fine del mese, la cambiale scade il primo,  il  quindici  o  l'ultimo
giorno del mese. 
 
  Con le espressioni «otto giorni» o «quindici giorni» s'intende  non
gia' una o due settimane ma otto o «quindici giorni» effettivi. 
 
  Con la espressione «  mezzo  mese  »  si  intende  il,  termine  di
quindici giorni. 
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