Art. 122.
Gli ufficiali giudiziari sono retribuiti:
1) mediante proventi costituiti dai diritti che sono autorizzati
ad esigere, secondo le disposizioni del presente ordinamento o di
altre leggi, sugli attive commissioni inerenti al loro ufficio;
2) con una percentuale sui crediti recuperati dallo Erario, sui
campioni civili, penali ed amministrativi e sulle somme introitate
dall'Erario per effetto della vendita dei corpi di reato, in ragione
del quindici percento.
Quando si procede alle operazioni di pignoramento presso terzi a
norma dell'articolo 492-bis del codice di procedura civile o di
pignoramento mobiliare, gli ufficiali giudiziari sono retribuiti
mediante un ulteriore compenso, che rientra tra le spese di
esecuzione ed e' dimezzato nel caso in cui le operazioni non vengano
effettuate entro quindici giorni dalla richiesta, stabilito dal
giudice dell'esecuzione:
a) in una percentuale del 5 per cento sul valore di assegnazione
o sul ricavato della vendita dei beni mobili pignorati fino ad euro
10.000,00, in una percentuale del 2 per cento sul ricavato della
vendita o sul valore di assegnazione dei beni mobili pignorati da
euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 e in una percentuale del 1 per
cento sull'importo superiore;
b) in una percentuale del 6 per cento sul ricavato della vendita
o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati ai
sensi degli articoli 492-bis del codice di procedura civile fino ad
euro 10.000,00, in una percentuale del 4 per cento sul ricavato della
vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati
da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 ed in una percentuale del 3
per cento sull'importo superiore. (20)
In caso di conversione del pignoramento ai sensi dell'articolo 495
del codice di procedura civile, il compenso e' determinato secondo le
percentuali di cui alla lettera a) ridotte della meta', sul valore
dei beni o dei crediti pignorati o, se maggiore, sull'importo della
somma versata. (20)
((In caso di estinzione del processo esecutivo il compenso e' posto
a carico del creditore procedente ed e' liquidato dal giudice
dell'esecuzione nella medesima misura di cui al terzo comma,
calcolata sul valore dei beni o dei crediti pignorati o, se minore,
sul valore del credito per cui si procede. In caso di chiusura
anticipata del processo a norma dell'articolo 164-bis delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile o a
norma dell'articolo 532, secondo comma, terzo periodo, del codice di
procedura civile, il compenso previsto dal secondo comma non e'
dovuto. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche
nel caso di inefficacia del pignoramento a norma dell'articolo
164-ter o dell'articolo 159-ter delle disposizioni per l'attuazione
del codice di procedura civile. Negli altri casi di chiusura
anticipata del processo esecutivo si applica la disposizione di cui
al primo periodo. Il giudice provvede con decreto che costituisce
titolo esecutivo.))
In ogni caso il compenso dell'ufficiale giudiziario calcolato ai
sensi dei commi secondo, terzo e quarto non puo' essere superiore ad
un importo pari al 5 per cento del valore del credito per cui si
procede ((e comunque non puo' eccedere l'importo di euro 3.000,00)).
(20)
Le somme complessivamente percepite a norma dei commi secondo,
terzo, quarto e quinto sono attribuite dall'ufficiale giudiziario
dirigente l'ufficio nella misura del sessanta per cento all'ufficiale
o al funzionario che ha proceduto alle operazioni di pignoramento.
((La residua quota del quaranta per cento e' distribuita
dall'ufficiale giudiziario coordinatore dell'ufficio, in parti
uguali, tra tutti gli ufficiali giudiziari e funzionari appartenenti
all'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti.)) Quando
l'ufficiale o il funzionario che ha eseguito il pignoramento e'
diverso da colui che ha interrogato le banche dati previste
dall'articolo 492-bis del codice di procedura civile e dal decreto di
cui all'articolo 155-quater delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile, il compenso di cui al primo periodo del
presente comma e' attribuito nella misura del cinquanta per cento
ciascuno. (20)
Tale percentuale e' comprensiva anche delle quote di spettanza
degli aiutanti ufficiali giudiziari.
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AGGIORNAMENTO (20)
Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni
dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, ha disposto (con l'art. 19, comma
6-bis) che le presenti modifiche si applicano ai procedimenti
iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del D.L. medesimo.