Articolo 1
Articolo 1
Versioni
- Dal 01 gennaio 2019
- Dal 01 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018
- Dal 07 luglio 2017 al 31 dicembre 2017
- Dal 24 giugno 2017 al 06 luglio 2017
- Dal 01 gennaio 2016 al 23 giugno 2017
- Dal 01 marzo 2015 al 31 dicembre 2015
- Dal 01 gennaio 2015 al 28 febbraio 2015
- Dal 24 giugno 2014 al 31 dicembre 2014
- Dal 21 marzo 2014 al 23 giugno 2014
- Dal 30 gennaio 2014 al 20 marzo 2014
- Dal 01 gennaio 2014 al 29 gennaio 2014
- Dal 12 novembre 2013 al 31 dicembre 2013
- Dal 30 ottobre 2013 al 11 novembre 2013
- Dal 23 agosto 2013 al 29 ottobre 2013
- Dal 08 giugno 2013 al 22 agosto 2013
- Dal 01 gennaio 2013 al 07 giugno 2013
- Dal 08 dicembre 2012 al 31 dicembre 2012
- Dal 15 agosto 2012 al 07 dicembre 2012
- Dal 12 agosto 2012 al 14 agosto 2012
- Dal 21 luglio 2012 al 11 agosto 2012
- Dal 24 gennaio 2012 al 20 luglio 2012
- Dal 17 luglio 2011 al 23 gennaio 2012
- Dal 13 luglio 2011 al 16 luglio 2011
- Dal 06 luglio 2011 al 12 luglio 2011
- Dal 01 gennaio 2011 al 05 luglio 2011
- Dal 24 novembre 2010 al 31 dicembre 2010
- Dal 09 ottobre 2010 al 23 novembre 2010
- Dal 28 febbraio 2010 al 08 ottobre 2010
- Dal 01 gennaio 2010 al 27 febbraio 2010
- Dal 25 novembre 2009 al 31 dicembre 2009
- Dal 28 giugno 2009 al 24 novembre 2009
- Dal 12 aprile 2009 al 27 giugno 2009
- Dal 29 gennaio 2009 al 11 aprile 2009
- Dal 01 gennaio 2009 al 28 gennaio 2009
- Dal 07 dicembre 2008 al 31 dicembre 2008
- Dal 26 novembre 2008 al 06 dicembre 2008
- Dal 28 ottobre 2008 al 25 novembre 2008
- Dal 22 agosto 2008 al 27 ottobre 2008
- Dal 26 giugno 2008 al 21 agosto 2008
- Dal 01 marzo 2008 al 25 giugno 2008
- Dal 31 gennaio 2008 al 29 febbraio 2008
- Dal 24 gennaio 2008 al 30 gennaio 2008
- Dal 01 gennaio 2008 al 23 gennaio 2008
- Dal 28 dicembre 2007 al 31 dicembre 2007
- Dal 01 dicembre 2007 al 27 dicembre 2007
- Dal 23 ottobre 2007 al 30 novembre 2007
- Dal 06 luglio 2007 al 22 ottobre 2007
- Dal 28 giugno 2007 al 05 luglio 2007
- Dal 24 maggio 2007 al 27 giugno 2007
- Dal 17 maggio 2007 al 23 maggio 2007
- Dal 03 maggio 2007 al 16 maggio 2007
- Dal 29 marzo 2007 al 02 maggio 2007
- Dal 22 marzo 2007 al 28 marzo 2007
- Dal 01 gennaio 2007 al 21 marzo 2007
- Dal 29 novembre 2006 al 31 dicembre 2006
- Dal 12 agosto 2006 al 28 novembre 2006
- Dal 04 luglio 2006 al 11 agosto 2006
- Dal 01 luglio 2006 al 03 luglio 2006
- Dal 14 maggio 2006 al 30 giugno 2006
- Dal 29 aprile 2006 al 13 maggio 2006
- Dal 03 aprile 2006 al 28 aprile 2006
- Dal 12 marzo 2006 al 02 aprile 2006
- Dal 07 marzo 2006 al 11 marzo 2006
- Dal 01 marzo 2006 al 06 marzo 2006
- Dal 12 gennaio 2006 al 28 febbraio 2006
- Dal 01 gennaio 2006 al 11 gennaio 2006
Testo in vigore dal 01 gennaio 2019
201. Gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono
altresi' concorrere al conseguimento degli obiettivi di cui al comma
198 attraverso interventi diretti alla riduzione dei costi di
funzionamento degli organi istituzionali, da adottare ai sensi
dell'articolo 82, comma 11, del medesimo testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000, e delle altre disposizioni
normative vigenti.
202. Al finanziamento degli oneri contrattuali del biennio
2004-2005 concorrono le economie di spesa di personale riferibili
all'anno 2005 come individuate dall'articolo 1, comma 91, della legge
30 dicembre 2004, n. 311. (22)
203. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni
del comma 198 costituiscono strumento di rafforzamento dell'intesa
Stato-regioni del 23 marzo 2005, attuativa dell'articolo 1, comma
173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Gli effetti di tali
disposizioni nonche' di quelle previste per i medesimi enti del
Servizio sanitario nazionale dall'articolo 1, commi 98 e 107, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono valutati nell'ambito del tavolo
tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12
della medesima intesa, ai fini del concorso da parte dei predetti
enti al rispetto degli obblighi comunitari ed alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 164,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
204. Per le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui al
comma 198, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di
risparmio di spesa ivi previsti, e' fatto divieto di procedere ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo. Ai fini del monitoraggio
e della verifica degli adempimenti di cui al citato comma 198, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare previo
accordo tra Governo, regioni ed autonomie locali da concludere in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 settembre 2006, viene
costituito un tavolo tecnico con rappresentanti del sistema delle
autonomie designati dai relativi enti esponenziali, del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, della Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento degli affari regionali e del Ministero
dell'interno, con l'obiettivo di:
a) acquisire, per il tramite del Ministero dell'economia e delle
finanze, la documentazione da parte degli enti destinatari della
norma, certificata dall'organo di revisione contabile, delle misure
adottate e dei risultati conseguiti;
b) fissare specifici criteri e modalita' operative, anche
campionarie per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti
e per le comunita' montane con popolazione inferiore a 50.000
abitanti, per il monitoraggio e la verifica dell'effettivo
conseguimento, da parte degli enti, dei previsti risparmi di spesa;
c) verificare, sulla base dei criteri e delle modalita' operative
di cui alla lettera b) e della documentazione ricevuta, la puntuale
applicazione della disposizione ed i casi di mancato adempimento;
d) elaborare analisi e proposte operative dirette al contenimento
strutturale della spesa di personale per gli enti destinatari del
comma 198.
204-bis. Le risultanze delle operazioni di verifica del tavolo
tecnico di cui al comma 204 sono trasmesse con cadenza annuale, alla
Corte dei conti, anche ai fini del referto sul costo del lavoro
pubblico di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. Il mancato invio della documentazione di cui alla lettera a) del
comma 204 da parte degli enti comporta, in ogni caso, il divieto di
assunzione a qualsiasi titolo.
204-ter. Ai fini dell'attuazione dei commi 198, 204 e 204-bis,
limitatamente agli enti locali in condizione di avanzo di bilancio
negli ultimi tre esercizi, sono escluse dal computo le spese di
personale riferite a contratti di lavoro a tempo determinato, anche
in forma di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati nel
corso dell'anno 2005.
205. Per le regioni e le autonomie locali, le economie derivanti
dall'attuazione del comma 198 restano acquisite ai bilanci degli enti
ai fini del miglioramento dei relativi saldi.
206. Le disposizioni dei commi da 198 a 205 costituiscono principi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli
articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
207. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163.
208. Le somme finalizzate alla corresponsione di compensi
professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna
delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni
contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a
carico del datore di lavoro.
209. L'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, e successive
modificazioni, si interpreta nel senso che ai fini del mutamento di
sede la domanda o la disponibilita' o il consenso comunque
manifestato dai magistrati per il cambiamento della localita' sede di
servizio e' da considerare, ai fini del riconoscimento del beneficio
economico previsto dalla citata disposizione, come domanda di
trasferimento di sede.
210. Nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, per la determinazione
dell'equo indennizzo spettante per la perdita dell'integrita' fisica
riconosciuta dipendente da causa di servizio si considera l'importo
dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione
della domanda, con esclusione di tutte le altre voci retributive
anche aventi carattere fisso e continuativo.
211. La disposizione di cui al comma 210 non si applica ai
dipendenti che abbiano presentato domanda antecedentemente alla data
del 1° gennaio 2006.
212. L'articolo 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, cosi' come
interpretato dall'articolo 3, comma 73, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, continua ad applicarsi anche nel triennio 2006-2008.
213. L'indennita' di trasferta di cui all'articolo 1, primo comma,
della legge 26 luglio 1978, n. 417, e all'articolo 1, primo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513,
l'indennita' supplementare prevista dal primo e secondo comma
dell'articolo 14 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, nonche'
l'indennita' di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, sono soppresse. Sono soppresse
le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali
e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi
compresi quelli relativi alle carriere prefettizia e diplomatica.
213-bis. Le disposizioni di cui al comma 213 non si applicano al
personale delle Forze amate di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, fermi restando gli ordinari stanziamenti di
bilancio. Le predette disposizioni non si applicano, inoltre, al
personale ispettivo del lavoro del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS), dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i
lavoratori dello spettacolo (ENPALS), dell'Istituto di previdenza per
il settore marittimo (IPSEMA) e dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonche' al
personale delle agenzie fiscali e al personale ispettivo dell'Ente
nazionale dell'aviazione civile. (40)
213-bis. Le disposizioni di cui al comma 213 non si applicano al
personale delle Forze armate e di polizia, fermi restando gli
ordinari stanziamenti di bilancio. Le predette disposizioni non si
applicano, inoltre, al personale ispettivo del lavoro del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), dell'Ente nazionale di previdenza e
assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), dell'Istituto
di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL), nonche' al personale delle agenzie fiscali ((e
dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della
repressione frodi dei prodotti agroalimentari)) e al personale
ispettivo dell'Ente nazionale dell'aviazione civile.
214. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, e gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del
medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, per i quali non trova
diretta applicazione il comma 213, adottano, anche in deroga alle
specifiche disposizioni di legge e contrattuali, le conseguenti
determinazioni sulla base dei rispettivi ordinamenti nel rispetto
della propria autonomia organizzativa.
215. Tutte le indennita' collegate a specifiche posizioni d'impiego
o servizio o comunque rapportate all'indennita' di trasferta,
comprese quelle di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 86, all'articolo
13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, e successive modificazioni, e
all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, restano stabilite
nelle misure spettanti anteriormente alla data di entrata in vigore
della presente legge.
216. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, al personale
appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, che si reca in missione o viaggio di servizio
all'estero, il rimborso delle spese di viaggio in aereo spetta nel
limite delle spese per la classe economica. E' abrogato il quinto
comma dell'articolo 12 della legge 18 dicembre 1973, n. 836. (16)
217. L'articolo 3, secondo comma, del regio decreto 3 giugno 1926,
n. 941, e successive modificazioni, e' abrogato.
218. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124,
si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito
nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)
statale e' inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili
professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del
trattamento economico complessivo in godimento all'atto del
trasferimento, con l'attribuzione della posizione stipendiale di
importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in
godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla
retribuzione individuale di anzianita' nonche' da eventuali
indennita', ove spettanti, previste dai contratti collettivi
nazionali di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data
dell'inquadramento. L'eventuale differenza tra l'importo della
posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in
godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, viene corrisposta
ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del
conseguimento della successiva posizione stipendiale. E' fatta salva
l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore
della presente legge.
219. All'articolo 68 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l'ottavo comma e'
sostituito dal seguente:
"Per le infermita' riconosciute dipendenti da causa di servizio,
e' a carico dell'amministrazione la spesa per la corresponsione di un
equo indennizzo per la perdita dell'integrita' fisica eventualmente
subita dall'impiegato".(12)
220. Sono abrogati gli articoli da 42 a 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonche' la legge
1° novembre 1957, n. 1140, la legge 27 luglio 1962, n. 1116, ed i
decreti concernenti norme per l'applicazione delle leggi stesse. (12)
221. Sono contestualmente abrogate tutte le disposizioni che,
comunque, pongono le spese di cura a carico dell'amministrazione,
contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di
recepimento degli accordi sindacali, ivi comprese quelle relative
alle carriere prefettizie e diplomatica nonche' alle Forze di polizia
ad ordinamento civile e militare, ed in particolare quelle di
recepimento dello schema di concertazione per il personale delle
Forze armate. Rimangono impregiudicate le prestazioni dovute
dall'Amministrazione della difesa al personale delle Forze armate o
appartenente ai Corpi di polizia che abbia contratto malattia o
infermita' nel corso di missioni compiute al di fuori del territorio
nazionale. (12)
222. Alla legge 22 luglio 1961, n. 628, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3, primo comma, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente:
"a) ispettorati regionali, con sede in ogni capoluogo di regione o
in comune sede di corte di appello";
b) all'articolo 11, primo comma, il numero 1) e' sostituito dal
seguente:
"1) uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, con
sede in ogni capoluogo di regione o in comune sede di corte di
appello".
223. Le disposizioni dei commi 207, 208, da 210 a 215, 219 e 220
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi.
224. Tra le disposizioni riconosciute inapplicabili dall'articolo
69, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del
quadriennio 1994/1997 e' ricompreso l'articolo 5, terzo comma, della
legge 27 maggio 1949, n. 260, come sostituito dall'articolo 1 della
legge 31 marzo 1954, n. 90, in materia di retribuzione nelle
festivita' civili nazionali ricadenti di domenica. E' fatta salva
l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore
della presente legge.
225. Ai fini della definizione delle situazioni pendenti,
l'articolo 42, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, per il
periodo della sua vigenza si interpreta nel senso che l'applicazione
del trattamento economico previsto dal terzo periodo e' subordinata
alla previa definizione del trattamento giuridico ed economico e
dell'ordinamento delle carriere del personale dell'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione mediante il regolamento
previsto dal primo periodo. Dalla data di entrata in vigore della
presente legge e fino alla definizione del regolamento di cui al
precedente periodo e' sospesa qualsiasi procedura esecutiva relativa
a pronunce giurisdizionali non passate in giudicato concernenti
l'applicazione del suddetto trattamento economico.
226. L'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
nei confronti del personale dipendente si interpreta nel senso che
alla determinazione dell'assegno personale non riassorbibile e non
rivalutabile concorre il trattamento, fisso e continuativo, con
esclusione della retribuzione di risultato e di altre voci
retributive comunque collegate al raggiungimento di specifici
risultati o obiettivi.
227. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 17-bis, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, per il personale del comparto Ministeri e' stanziata
la somma di 15 milioni di euro per l'anno 2006 e di 20 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2007.
228. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296.
229. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296.
230. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
"5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di
prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La
presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti
collettivi".
231. Con riferimento alle sentenze di primo grado pronunciate nei
giudizi di responsabilita' dinanzi alla Corte dei conti per fatti
commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore della
presente legge, i soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata
sentenza di condanna possono chiedere alla competente sezione di
appello, in sede di impugnazione, che il procedimento venga definito
mediante il pagamento di una somma non inferiore al 10 per cento e
non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza.
(56)
232. La sezione di appello, con decreto in camera di consiglio,
sentito il procuratore competente, delibera in merito alla richiesta
e, in caso di accoglimento, determina la somma dovuta in misura non
superiore al 30 per cento del danno quantificato nella sentenza di
primo grado, stabilendo il termine per il versamento. (56)
233. Il giudizio di appello si intende definito a decorrere dalla
data di deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria
della sezione di appello. (56)
234. Per le esigenze del Ministero degli affari esteri connesse al
rinnovo dei seggi non permanenti del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite, e' autorizzata la spesa di euro 3 milioni per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008.
235. PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 78. Per
ottimizzare le condizioni di espletamento delle relative attribuzioni
e potenziare le strutture di supporto e' autorizzata la spesa di 1
milione di euro dall'anno 2006.
236. All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 gennaio
2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005,
n. 37, le parole: ", per l'anno 2005," sono sostituite dalle
seguenti: "a decorrere dal 2005".
237. I Ministeri per i beni e le attivita' culturali, della
giustizia, della salute e l'Agenzia del territorio sono autorizzati
ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio con
contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi
dell'articolo 1, comma 117, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il
Ministero dell'economia e delle finanze puo' continuare ad avvalersi
fino al 31 dicembre 2006 del personale utilizzato ai sensi
dell'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni.
238. Il Ministero della giustizia, per le esigenze del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria, puo' continuare ad avvalersi,
fino al 31 dicembre 2006, del personale assunto con contratto a tempo
determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 66, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, entro il limite di spesa di 6 milioni di euro.
239. Possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2006 i contratti
di lavoro a tempo determinato stipulati dagli organi della
magistratura amministrativa nonche' i contratti di lavoro a tempo
determinato stipulati dall'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), dall'Istituto nazionale di previdenza per i
dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e dall'INAIL gia'
prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 118, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, i cui oneri continuano ad essere posti a
carico dei bilanci degli enti predetti.
240. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici (APAT) puo' continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre
2006, del personale in servizio nell'anno 2005 con contratto a tempo
determinato o con convenzione o con altra forma di flessibilita' e di
collaborazione nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata
per lo stesso personale nell'anno 2005 dalla predetta Agenzia. I
relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio dell'Agenzia. Il
CNIPA e' autorizzato a prorogare, fino al 31 dicembre 2006, i
rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato in
servizio nell'anno 2005. I relativi oneri continuano a fare carico
sul bilancio del CNIPA.
241. L'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori
dello spettacolo (ENPALS) puo' continuare ad avvalersi, fino al 31
dicembre 2006, del personale in servizio nell'anno 2005 con contratto
di lavoro a tempo determinato, nel limite massimo di spesa
complessivamente stanziato per lo stesso personale nell'anno 2005. I
relativi oneri continuano ad essere posti a carico del bilancio
dell'ENPALS.
242. Il Corpo forestale dello Stato e' autorizzato ad avvalersi,
fino al 31 dicembre 2006, del personale a tempo determinato assunto
ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, nei limiti della spesa
sostenuta per lo stesso personale nell'anno 2005.
243. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo
indeterminato dei contratti di formazione e lavoro, di cui
all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e
delle modalita' previste dalla normativa vigente per l'assunzione di
personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati con
il personale interessato alla predetta conversione sono comunque
prorogati al 31 dicembre 2006.
244. I comandi del personale delle societa' Poste italiane Spa e
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa, di cui all'articolo 1,
comma 123, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono prorogati al 31
dicembre 2006.
245. Per la proroga delle attivita' di cui all'articolo 78, comma
31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' autorizzata per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008 la spesa di 370 milioni di euro.
246. Per l'anno 2006, a valere sul fondo di cui all'articolo 1,
comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' assicurata
l'assunzione di 2.500 unita' di personale da impiegare direttamente
in compiti di ordine e sicurezza pubblica, di cui 1.500 per la
Polizia di Stato. Alla ripartizione di tali unita' si provvede con le
procedure di cui allo stesso comma 96, ultimo periodo, su proposta
del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la funzione
pubblica e dell'economia e delle finanze.
247. Al fine di assicurare con carattere di continuita' la
prosecuzione delle attivita' svolte dal personale di cui ai commi da
237 a 242, le amministrazioni ivi richiamate possono avviare, in
deroga all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, procedure concorsuali per titoli ed esami per il reclutamento di
un contingente complessivo non superiore a 7.000 unita' di personale
a tempo indeterminato. Nella valutazione dei titoli vengono
considerati prioritariamente i servizi effettivamente svolti presso
pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo a quelli prestati
presso le amministrazioni che bandiscono i concorsi nei profili
professionali richiesti dalle citate procedure di reclutamento,
inclusi quelli per i quali e' richiesto il solo requisito della
scuola dell'obbligo. Alla ripartizione del predetto contingente fra
le varie amministrazioni si provvede con le modalita' di cui al comma
4 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni
interessate, corredata dall'atto di programmazione triennale del
fabbisogno di personale, da inoltrare entro il 31 gennaio 2006 alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
248. Le amministrazioni di cui al comma 247 sono tenute a
trasmettere previamente al Dipartimento della funzione pubblica e al
Ministero dell'economia e delle finanze copia del bando dei concorsi
autorizzati.
249. Le conseguenti assunzioni a tempo indeterminato sono disposte
per gli anni 2007 e 2008 in deroga al divieto di cui all'articolo 1,
comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e secondo le
modalita' previste dal comma 250. Per i medesimi anni 2007 e 2008, le
amministrazioni di cui al comma 247 possono continuare ad avvalersi
del personale ivi indicato, fino al completamento della progressiva
sostituzione dello stesso con i vincitori delle procedure concorsuali
di cui ai commi da 246 a 253.
250. Ai fini di quanto previsto dal comma 247, le amministrazioni
predispongono piani di sostituzione del personale a tempo determinato
con i vincitori dei concorsi a tempo indeterminato indicando, per
ciascuna qualifica, il numero e la decorrenza delle assunzioni a
tempo indeterminato nel limite del contingente complessivo di cui al
comma 247. I predetti piani, corredati da una relazione tecnica
dimostrativa delle implicazioni finanziarie, sono approvati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
funzione pubblica.
251. Per consentire le assunzioni a tempo indeterminato di cui al
comma 249, nonche' la temporanea prosecuzione dei rapporti di lavoro
diretti ad assicurare lo svolgimento delle attivita' istituzionali
nelle more della conclusione delle procedure di reclutamento previste
dai commi da 247 a 250, a decorrere dall'anno 2007 e' istituito
presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per un
importo pari a 180 milioni di euro. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze si provvede, sulla base dei piani di
cui al comma 250, al trasferimento alle amministrazioni interessate
alle procedure di reclutamento previste dai commi da 247 a 253 delle
occorrenti risorse finanziarie. Gli enti con autonomia di bilancio
provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 247 a
253 nell'ambito delle risorse dei relativi bilanci.
252. A decorrere dall'avvio delle procedure di assunzione dei
vincitori dei concorsi di cui al comma 247, le relative
amministrazioni non possono avvalersi di personale a tempo
determinato per le funzioni di cui al comma 247.
253. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze
procedono al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui
ai commi da 247 a 252.
254. All'articolo 1, comma 4, della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, dopo le parole: "L'Alto Commissario" sono inserite
le seguenti: ", che si avvale di un vice Commissario vicario scelto
dal Presidente del Consiglio dei ministri, su sua proposta, tra gli
appartenenti alle categorie di personale, nell'ambito delle quali e'
scelto il Commissario,";
b) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
"e) supporto di un vice Commissario aggiunto, nominato dal
Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Commissario, e
cinque esperti, tutti scelti tra i magistrati ordinari,
amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato, collocati
obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita dalle
rispettive amministrazioni di appartenenza anche in deroga alle norme
ed ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi
quelli del personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, se appartenenti ai ruoli degli
organi costituzionali, che abbiano prestato non meno di cinque anni
di servizio effettivo nell'amministrazione di appartenenza, nonche'
altri dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, in posizione di comando secondo i
rispettivi ordinamenti. Per tutto il personale destinato all'ufficio
del Commissario il servizio e' equiparato ad ogni effetto a quello
prestato presso le amministrazioni di appartenenza".
255. Per le finalita' di cui al comma 254 e' autorizzata la spesa
di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2006.
256. All'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:
"c-bis) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali -
Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro,
esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro abbia le proprie
sedi di lavoro in almeno due province anche di regioni diverse ovvero
per quei datori di lavoro con unica sede di lavoro associati ad
organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto a livello
nazionale schemi di convenzioni certificati dalla commissione di
certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, nell'ambito delle risorse umane e strumentali gia'
operanti presso la Direzione generale della tutela delle condizioni
di lavoro;
c-ter) i consigli provinciali dei consulenti del lavoro di cui
alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, esclusivamente per i contratti di
lavoro instaurati nell'ambito territoriale di riferimento senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica";
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Nel solo caso di cui al comma 1, lettera c-bis), le
commissioni di certificazione istituite presso le direzioni
provinciali del lavoro e le province limitano la loro funzione alla
ratifica di quanto certificato dalla commissione di certificazione
istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali".
257. A valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono considerate prioritarie le
assunzioni del personale della Polizia penitenziaria, con le
modalita' previste dal comma 97 dello stesso articolo 1 della citata
legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni.
258. All'articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, le parole: "300.000 abitanti" sono sostituite dalle
seguenti: "230.000 abitanti", dopo le parole: "un contributo
complessivo" sono inserite le seguenti: "una tantum", e le parole: "a
tempo determinato" sono soppresse.
259. Allo scopo di incrementare la funzionalita'
all'Amministrazione della pubblica sicurezza anche attraverso una
piu' razionale valorizzazione delle risorse dirigenziali della
Polizia di Stato, all'articolo 42 della legge 1° aprile 1981, n.
121,e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 3, le parole: "nel termine massimo di tre anni dal
conseguimento della qualifica" sono sostituite dalle seguenti: "nel
termine non inferiore a tre anni dal conseguimento della qualifica";
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Ai dirigenti generali di livello B collocati a riposo
d'ufficio per il raggiungimento del limite di eta' prima
dell'inquadramento di cui al comma 3, sono corrisposti, se piu'
favorevoli, il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, e
l'indennita' di buonuscita spettanti ai prefetti con analoga
anzianita' di servizio e destinatari delle indennita' di posizione di
base di direttore centrale o equiparato".
260. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190.
261. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95.
262. All'onere aggiuntivo derivante dall'attuazione dei commi 259 e
260, pari a 918.000 euro per l'anno 2006, 1.063.000 euro per l'anno
2007 e 2.221.000 euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze correnti
di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n.
350.
263. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi
rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9
marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59,
comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, e' stabilito per l'anno 2006:
a) in 440,84 milioni di euro in favore del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della
gestione speciale minatori, nonche' in favore dell'ENPALS;
b) in 108,93 milioni di euro in favore del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla
lettera a), della gestione esercenti attivita' commerciali e della
gestione artigiani.
264. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 263, gli importi
complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2006
in 16.181,23 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 263,
lettera a), e in 3.998,46 milioni di euro per le gestioni di cui al
comma 263, lettera b).
265. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 263 e 264 sono
ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui
all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui
al comma 263, lettera a), della somma di 1.006,21 milioni di euro
attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni
a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato
dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati
anteriormente al 1° gennaio 1989, nonche' al netto delle somme di
2,43 milioni di euro e di 56,31 milioni di euro di pertinenza,
rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.
266. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della
Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennita' agli
invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 369 milioni di
euro per l'esercizio 2004 ed in 300 milioni di euro per l'anno 2005:
a) per l'anno 2004, sono utilizzate le seguenti risorse:
1) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo
dell'INPS per l'anno 2004, trasferite alla gestione di cui
all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive
modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e
provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 228,69 milioni
di euro;
2) le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la
medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno
2004 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 140,31
milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi;
b) per l'anno 2005, sono utilizzate le seguenti risorse:
1) le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la
gestione di cui al numero 1) della lettera a), come risultanti dal
bilancio consuntivo dell'anno 2004 del predetto Istituto, per un
ammontare complessivo di 117,95 milioni di euro, in quanto non
utilizzate per i rispettivi scopi;
2) le somme trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS ai
sensi dell'articolo 35, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle
gestioni previdenziali risultate, nel loro complesso, eccedenti sulla
base dei bilanci consuntivi per le esigenze delle predette gestioni,
evidenziate nella contabilita' del predetto Istituto ai sensi
dell'articolo 35, comma 6, della predetta legge n. 448 del 1998, per
un ammontare complessivo pari a 182,05 milioni di euro.
267. Il contributo a carico dello Stato a favore dell'ENPALS
previsto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608, e' soppresso.
268. Per i lavoratori dell'industria mineraria siciliana e degli
annessi stabilimenti, ammessi ai benefici di cui alla legge della
Regione siciliana 6 giugno 1975, n. 42, e successive modificazioni,
la base di calcolo per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e'
determinata dall'importo dell'indennita' mensile effettivamente
liquidata all'interessato, ai sensi della citata legge della Regione
siciliana n. 42 del 1975, come previsto dalle leggi 26 aprile 1982,
n. 214, e 28 marzo 1991, n. 105. La disposizione del presente comma
ha valore di interpretazione autentica quanto ai destinatari del
primo comma dell'articolo 1 della legge 26 aprile 1982, n. 214, e del
comma 1 dell'articolo 1 della legge 28 marzo 1991, n. 105.
269. All'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti:
"Dal 1° gennaio 2008 e' istituito un Fondo di garanzia per agevolare
l'accesso al credito delle imprese che conferiscono il trattamento di
fine rapporto (TFR) a forme pensionistiche complementari. Il predetto
Fondo e' alimentato da un contributo dello Stato, per il quale e'
autorizzata la spesa di 424 milioni di euro per ciascuno degli anni
tra il 2008 e il 2012 e 253 milioni di euro per il 2013, comprensivi
dei costi di gestione. La garanzia del Fondo copre fino all'intero
ammontare dei finanziamenti concessi a fronte dei conferimenti
effettuati dalle imprese nel periodo 2008-2012 e dei relativi
interessi";
b) al comma 2, al primo periodo, la parola: "2006" e' sostituita
dalla seguente: "2008" e l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:
"L'onere derivante dal presente comma e' valutato in 176 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2008";
c) la Tabella A e' sostituita dalla seguente:
"TABELLA A
(prevista dall'articolo 8, comma 2)
2008 0,19 punti percentuali;
2009 0,21 punti percentuali;
2010 0,23 punti percentuali;
2011 0,25 punti percentuali;
2012 0,26 punti percentuali;
2013 0,27 punti percentuali;
dal 2014 0,28 punti percentuali".
270. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 1,
primo periodo, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e'
rideterminata per l'anno 2006 in 3 milioni di euro, per l'anno 2007
in 3 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2008, in 530 milioni di
euro.
271. I risparmi derivanti dall'attuazione dei commi 269 e 270, per
gli anni 2006 e 2007, concorrono al miglioramento dei saldi di
finanza pubblica.
272. A favore degli eredi delle vittime dell'evento occorso ad
Ustica il 27 giugno 1980 e' riconosciuta una indennita' nel limite di
spesa complessivo di 8 milioni di euro per il 2006. Con decreto del
Ministro dell'interno sono stabilite le modalita' per l'attuazione
del presente comma.
273. Le somme eventualmente residuate dagli importi di cui al comma
3-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, e
al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58,
sono destinate, fino a concorrenza, alla copertura degli oneri
derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni
datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria in attuazione
dell'articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da
emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono quantificati i predetti oneri contrattuali e
stabiliti i criteri e le modalita' di riparto delle somme.
274. Nell'ambito del settore sanitario, al fine di garantire il
rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi
di finanza pubblica, restano fermi:
a) gli obblighi posti a carico delle regioni, nel settore
sanitario, con la citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005,
finalizzati a garantire l'equilibrio economico-finanziario, a
mantenere i livelli essenziali di assistenza, a rispettare gli
ulteriori adempimenti di carattere sanitario previsti dalla medesima
intesa e a prevedere, ove si prospettassero situazioni di squilibrio
nelle singole aziende sanitarie, la contestuale presentazione di
piani di rientro pena la dichiarazione di decadenza dei rispettivi
direttori generali;
b) l'obbligo di adottare i provvedimenti necessari di cui
all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
275. Fra gli adempimenti regionali indicati all'articolo 1, comma
173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono ricompresi i
seguenti:
a) stipulare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2006,
anche a stralcio degli accordi regionali attuativi dell'accordo
collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di
medicina generale entrato in vigore il 23 marzo 2005, accordi
attuativi dell'articolo 59, lettera B - Quota variabile finalizzata
al raggiungimento di obiettivi e di standard erogativi ed
organizzativi - comma 11, del medesimo accordo nazionale, prevedendo
di subordinare l'accesso all'indennita' di collaborazione informatica
al riscontro del rispetto della soglia del 70 per cento della stampa
informatizzata delle prescrizioni farmaceutiche e delle richieste di
prestazioni specialistiche effettuate da parte di ciascun medico e
provvedendo al medesimo riscontro mediante il supporto del sistema
della tessera sanitaria di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326. Ferma restando la disposizione contenuta nel
citato articolo 59, lettera B, comma 11, per la corresponsione
dell'indennita' forfettaria mensile, la sua erogazione, oltre il
termine del 31 marzo 2006, in assenza della stipula dei previsti
accordi regionali, non e' imputabile sulle risorse del Servizio
sanitario nazionale. La mancata stipula dei medesimi accordi
regionali costituisce per le regioni inadempimento. Le disposizioni
di cui alla presente lettera si applicano anche per l'attuazione del
corrispondente accordo collettivo nazionale per la disciplina dei
rapporti con i medici pediatri di libera scelta; b) adottare
provvedimenti volti, nel caso in cui le medesime regioni deliberino
l'erogazione di prestazioni sanitarie esenti ovvero a costo agevolato
in funzione della condizione economica dell'assistito, a fare
riferimento esclusivo alla situazione reddituale fiscale del nucleo
familiare dell'assistito, assumendo come tale quello individuato con
il decreto del Ministro della sanita' 22 gennaio 1993, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993.
276. All'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, le parole: "30 giugno 2006" sono sostituite
dalle seguenti: "31 marzo 2006";
b) al comma 7, dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti:
"Per la rilevazione dalla ricetta dei dati di cui al decreto
attuativo del comma 5 del presente articolo, e' riconosciuto per gli
anni 2006 e 2007 un contributo, nei limiti di 10 milioni di euro, da
definire con apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e
delle finanze, il Ministero della salute e le associazioni di
categoria interessate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita'
erogative. Al relativo onere si provvede utilizzando le risorse di
cui al comma 12";
c) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
"8-bis. La mancata o tardiva trasmissione dei dati nel termine
di cui al comma 8 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
di 2 euro per ogni ricetta per la quale la violazione si e'
verificata.
8-ter. Per le ricette trasmesse nei termini di cui al comma 8,
la mancanza di uno o piu' elementi della ricetta di cui al decreto
attuativo del comma 5 del presente articolo e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria di 2 euro per ogni ricetta per la quale la
violazione si e' verificata;
8-quater. L'accertamento della violazione di cui ai commi 8-bis
e 8-ter e' effettuato dal Corpo della Guardia di finanza, che
trasmette il relativo rapporto, ai sensi dell'articolo 17, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla direzione
provinciale dei servizi vari competente per territorio, per i
conseguenti adempimenti. Dell'avvenuta apertura del procedimento e
della sua conclusione viene data notizia, a cura della direzione
provinciale dei servizi vari, alla competente ragioneria provinciale
dello Stato.
8-quinquies. Con riferimento alle ricette per le quali non
risulta associato il codice fiscale dell'assistito, rilevato secondo
quanto previsto dal presente articolo, l'azienda sanitaria locale
competente non procede alla relativa liquidazione, fermo restando
che, in caso di ricette redatte manualmente dal medico, il farmacista
non e' responsabile della mancata rispondenza del codice fiscale
rilevato rispetto a quello indicato sulla ricetta che fara' comunque
fede a tutti gli effetti";
d) dopo il comma 10 e' inserito il seguente:
"10-bis. Fuori dai casi previsti dal presente articolo, i dati
delle ricette resi disponibili ai sensi del comma 10 rilevano a fini
di responsabilita', anche amministrativa o penale, solo previo
riscontro del documento cartaceo dal quale gli stessi sono tratti".
277. All'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora i
provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione
non vengano adottati dal commissario ad acta entro il 31 maggio,
nella regione interessata, con riferimento all'anno di imposta 2006,
si applicano comunque nella misura massima prevista dalla vigente
normativa l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive; scaduto il termine del 31 maggio, i
provvedimenti del commissario ad acta non possono avere ad oggetto
l'addizionale e le maggiorazioni d'aliquota delle predette imposte ed
i contribuenti liquidano e versano gli acconti d'imposta dovuti nel
medesimo anno sulla base della misura massima dell'addizionale e
delle maggiorazioni d'aliquota di tali imposte".
278. Al fine di agevolare la realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica di cui al comma 274, il livello complessivo della
spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre
lo Stato, di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e' incrementato di 1.000 milioni di euro annui
limitatamente all'anno 2006. L'incremento di cui al primo periodo e'
da ripartire tra le regioni, secondo criteri e modalita' concessive
definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, che prevedano comunque, per le
regioni interessate, la stipula di specifici accordi diretti
all'individuazione di obiettivi di contenimento della dinamica della
spesa al fine della riduzione strutturale del disavanzo.
279. Lo Stato, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 4, comma
3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, concorre al
ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni
2002, 2003 e 2004. A tal fine e' autorizzata, a titolo di regolazione
debitoria, la spesa di 2.000 milioni di euro per l'anno 2006.
L'erogazione del suddetto importo da parte dello Stato e' subordinata
all'adozione, da parte delle regioni, dei provvedimenti di copertura
del residuo disavanzo posto a loro carico per i medesimi anni.
280. L'accesso al concorso di cui al comma 279, da ripartire tra
tutte le regioni sulla base del numero dei residenti, con decreto del
Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, e' subordinato all'espressione, entro il termine del 31
marzo 2006, da parte della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'intesa sullo
schema di Piano sanitario nazionale 2006-2008, nonche', entro il
medesimo termine, alla stipula di una intesa tra Stato e regioni, ai
sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
che preveda la realizzazione da parte delle regioni degli interventi
previsti dal Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa, da
allegare alla medesima intesa e che contempli:
a) l'elenco di prestazioni diagnostiche, terapeutiche e
riabilitative di assistenza specialistica ambulatoriale e di
assistenza ospedaliera, di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio
2002, e successive modificazioni, per le quali sono fissati nel
termine di novanta giorni dalla stipula dell'intesa, nel rispetto
della normativa regionale in materia, i tempi massimi di attesa da
parte delle singole regioni;
b) la previsione che, in caso di mancata fissazione da parte
delle regioni dei tempi di attesa di cui alla lettera a), nelle
regioni interessate si applicano direttamente i parametri temporali
determinati, entro novanta giorni dalla stipula dell'intesa, in sede
di fissazione degli standard di cui all'articolo 1, comma 169, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311;
c) fermo restando il principio di libera scelta da parte del
cittadino, il recepimento, da parte delle unita' sanitarie locali,
dei tempi massimi di attesa, in attuazione della normativa regionale
in materia, nonche' in coerenza con i parametri temporali determinati
in sede di fissazione degli standard di cui all'articolo 1, comma
169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le prestazioni di cui
all'elenco previsto dalla lettera a), con l'indicazione delle
strutture pubbliche e private accreditate presso le quali tali tempi
sono assicurati nonche' delle misure previste in caso di superamento
dei tempi stabiliti, senza oneri a carico degli assistiti, se non
quelli dovuti come partecipazione alla spesa in base alla normativa
vigente;
d) la determinazione della quota minima delle risorse di cui
all'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da
vincolare alla realizzazione di specifici progetti regionali ai sensi
dell'articolo 1, comma 34-bis, della medesima legge, per il
perseguimento dell'obiettivo del Piano nazionale di contenimento dei
tempi di attesa, ivi compresa la realizzazione da parte delle regioni
del Centro unico di prenotazione (CUP), che opera in collegamento con
gli ambulatori dei medici di medicina generale, i pediatri di libera
scelta e le altre strutture del territorio, utilizzando in via
prioritaria i medici di medicina generale ed i pediatri di libera
scelta;
e) l'attivazione nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS)
di uno specifico flusso informativo per il monitoraggio delle liste
di attesa, che costituisca obbligo informativo ai sensi dell'articolo
3, comma 6, della citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005;
f) la previsione che, a certificare la realizzazione degli
interventi in attuazione del Piano nazionale di contenimento dei
tempi di attesa, provveda il Comitato permanente per la verifica
dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui
all'articolo 9 della citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005.
281. L'accesso al concorso di cui al comma 279 e' altresi'
subordinato, per le regioni che nel periodo 2001-2005 abbiano fatto
registrare, in base ai dati risultanti dal Tavolo tecnico di verifica
degli adempimenti regionali, un disavanzo medio pari o superiore al 5
per cento, ovvero che abbiano fatto registrare nell'anno 2005 un
incremento del disavanzo rispetto all'anno 2001 pari o superiore al
200 per cento, alla stipula di un apposito accordo tra la regione
interessata e i Ministri della salute e dell'economia e delle
finanze, ovvero all'integrazione di accordi gia' sottoscritti ai
sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, per l'adeguamento alle indicazioni del Piano sanitario nazionale
2006-2008 e il perseguimento dell'equilibrio economico nel rispetto
dei livelli essenziali di assistenza.
282. Alle aziende sanitarie ed ospedaliere e' vietato sospendere le
attivita' di prenotazione delle prestazioni di cui al citato decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano,
sentite le associazioni a difesa dei consumatori e degli utenti,
operanti sul proprio territorio e presenti nell'elenco previsto
dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, disposizioni per regolare i
casi in cui la sospensione dell'erogazione delle prestazioni e'
legata a motivi tecnici, informando successivamente, con cadenza
semestrale, il Ministero della salute secondo quanto disposto dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2002. (20)
283. Con decreto del Ministro della salute, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituita la
Commissione nazionale sull'appropriatezza delle prescrizioni, cui
sono affidati compiti di promozione di iniziative formative e di
informazione per il personale medico e per i soggetti utenti del
Servizio sanitario, di monitoraggio, studio e predisposizione di
linee-guida per la fissazione di criteri di priorita' di
appropriatezza delle prestazioni, di forme idonee di controllo
dell'appropriatezza delle prescrizioni delle medesime prestazioni,
nonche' di promozione di analoghi organismi a livello regionale e
aziendale. Con detto decreto del Ministro della salute e' fissata la
composizione della Commissione, che comprende la partecipazione di
esperti in medicina generale, assistenza specialistica ambulatoriale
e ospedaliera, di rappresentanti del Ministero della salute, di
rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e di un rappresentante del Consiglio nazionale dei
consumatori e degli utenti. Le linee-guida sono adottate con decreto
del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla costituzione della
Commissione. Alla Commissione e' altresi' affidato il compito di
fissare i criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative
previste dal comma 284. Ai componenti della Commissione spetta il
solo trattamento di missione. A tal fine e' autorizzata la spesa
annua di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2006.
284. Ai soggetti responsabili delle violazioni al divieto di cui al
comma 282 e' applicata la sanzione amministrativa da un minimo di
1.000 euro ad un massimo di 6.000 euro. Ai soggetti responsabili
delle violazioni all'obbligo di cui all'articolo 3, comma 8, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, e' applicata la sanzione
amministrativa da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 20.000
euro. Spetta alle regioni e alle province autonome di Trento e di
Bolzano l'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma,
secondo i criteri fissati dalla Commissione prevista dal comma 283.
285. Nel completamento del proprio programma di investimenti in
attuazione dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e
successive modificazioni, le regioni destinano le risorse residue
finalizzate alla costruzione, ristrutturazione e adeguamento di
presidi ospedalieri ad interventi relativi a presidi comprensivi di
degenze per acuti con un numero di posti letto non inferiore a 250
ovvero a presidi per lungodegenza e riabilitazione con un numero di
posti letto non inferiore a 120, nonche' agli interventi necessari al
rispetto dei requisiti minimi strutturali e tecnologici dei presidi
attivi avviati alla data del 31 dicembre 2005 stabiliti dall'atto di
indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997. (17)
286. La cessione a titolo di donazione di apparecchiature e altri
materiali dismessi da aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere,
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto
pubblico e altre organizzazioni similari nazionali a beneficio delle
strutture sanitarie nei Paesi in via di sviluppo o in transizione e'
promossa e coordinata dall'Alleanza degli ospedali italiani nel
mondo, di seguito denominata "Alleanza". Gli enti del Servizio
sanitario nazionale comunicano all'Alleanza, secondo modalita' con
essa preventivamente definite, le informazioni relative alla
disponibilita' delle attrezzature sanitarie in questione allegando il
parere favorevole della regione interessata.
287. L'Alleanza provvede, sulla base delle informazioni acquisite,
a promuovere i necessari contatti per facilitare le donazioni nonche'
a tenere un inventario aggiornato delle attrezzature disponibili.
L'Alleanza provvede, altresi', alla produzione di un rapporto
biennale sulle attivita' svolte indirizzato al Ministero della salute
e alla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano.
288. Presso il Ministero della salute, al fine di verificare che i
finanziamenti siano effettivamente tradotti in servizi per i
cittadini, secondo criteri di efficienza ed appropriatezza, e'
realizzato un Sistema nazionale di verifica e controllo
sull'assistenza sanitaria (SiVeAS), che si avvale delle funzioni
svolte dal Nucleo di supporto per l'analisi delle disfunzioni e la
revisione organizzativa (SAR), di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 ottobre 1984, n. 733, e all'articolo 4 della legge 1°
febbraio 1989, n. 37, ed a cui sono ricondotte le attivita' di cui
all'articolo 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, del
sistema di garanzia di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18
febbraio 2000, n. 56, del sistema di monitoraggio configurato
dall'articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, nonche'
del Comitato di cui all'articolo 9 della citata intesa Stato-regioni
del 23 marzo 2005. Con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro il 31
marzo 2006, sono definite le modalita' di attuazione del SiVeAS.
289. Per le finalita' di cui al comma 288, il Ministero della
salute puo' avvalersi, anche tramite specifiche convenzioni, della
collaborazione di istituti di ricerca, societa' scientifiche e
strutture pubbliche o private, anche non nazionali, operanti nel
campo della valutazione degli interventi sanitari, nonche' di esperti
nel numero massimo di 20 unita'. Per la copertura dei relativi oneri
e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2006 e di 8
milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Con le risorse di cui al
presente comma si provvede anche alla copertura delle spese sostenute
dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle
finanze per l'attivita' di affiancamento alle regioni impegnate nei
Piani di rientro dai disavanzi di cui all'articolo 1, comma 180,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprese le spese di missione
del personale dei predetti Ministeri incaricato di tali attivita'.
290. La Commissione unica sui dispositivi medici, istituita
dall'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, oltre a
svolgere i compiti previsti dal predetto articolo, esercita, su
richiesta del Ministro della salute o della Direzione generale dei
farmaci e dei dispositivi medici, funzioni consultive su qualsiasi
questione concernente i dispositivi medici.
291. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro il 31 marzo 2006,
sono definiti i criteri e le modalita' di certificazione dei bilanci
delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto
pubblico, degli istituti zooprofilattici sperimentali e delle aziende
ospedaliere universitarie.
292. In coerenza con le risorse programmate per il Servizio
sanitario nazionale:
a) con le procedure di cui all'articolo 54 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, si provvede, entro il 28 febbraio 2007, alla
modificazione degli allegati al citato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, e successive modificazioni,
di definizione dei livelli essenziali di assistenza, finalizzata
all'inserimento, nell'elenco delle prestazioni di specialistica
ambulatoriale, di prestazioni gia' erogate in regime di ricovero
ospedaliero, nonche' alla integrazione e modificazione delle soglie
di appropriatezza per le prestazioni di ricovero ospedaliero in
regime di ricovero ordinario diurno;
b) in materia di assistenza protesica, su proposta del Ministro
della salute, si provvede alla modifica di quanto gia' previsto dal
regolamento di cui al decreto del Ministro della sanita' 27 agosto
1999, n. 332, e dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 29 novembre 2001, in modo da prevedere che la fornitura
di prodotti monouso per stomizzati e incontinenti e per la
prevenzione e cura delle lesioni da decubito venga inserita nel
livello essenziale di assistenza integrativa e che sia istituito il
repertorio dei presidi protesici ed ortesici erogabili a carico del
Servizio sanitario nazionale.
293. Per le finalita' di cui al comma 292, lettera a), con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati le
tipologie di assistenza ed i servizi relativi alle aree di offerta
del Piano sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 6, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni.
294. I fondi destinati, mediante aperture di credito a favore dei
funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero
della salute, a servizi e finalita' di sanita' pubblica nonche' al
pagamento di emolumenti di qualsiasi tipo comunque dovuti al
personale amministrato o di spese per servizi e forniture prestati
agli uffici medesimi, non sono soggetti ad esecuzione forzata.
294-bis. Non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati
al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalita'
giudiziaria o penitenziaria, nonche' le aperture di credito a favore
dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del
Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione
nazionale antimafia e della Presidenza del Consiglio dei ministri,
destinati al pagamento di somme liquidate a norma della legge 24
marzo 2001, n. 89, ovvero di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo
dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
294-ter. Il comma 294-bis si applica anche ai fondi e alle
contabilita' speciali del Ministero dell'economia e delle finanze
destinati al pagamento di somme liquidate a norma della legge 24
marzo 2001, n. 89.
295. All'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
"10. Le risorse di cui al comma 8, lettere b) e c), affluiscono
direttamente al bilancio dell'Agenzia";
b) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
"10-bis. Le entrate di cui all'articolo 12, commi 7 e 8, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, spettano per il 60 per
cento all'Agenzia ed affluiscono direttamente al bilancio della
stessa.
10-ter. Le somme a carico delle officine farmaceutiche di cui
all'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto legislativo 29 maggio 1991,
n. 178, e successive modificazioni, spettano all'Agenzia ed
affluiscono direttamente al bilancio della stessa";
c) dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
"11-bis. Con effetto dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro
della salute sono trasferiti in proprieta' all'Agenzia i beni mobili
del Ministero della salute in uso all'Agenzia medesima alla data 31
dicembre 2004".
296. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le
modalita' di versamento riferite all'attuazione di quanto previsto al
comma 295.
297. Al fine di potenziare le funzioni istituzionali dell'AIFA
finalizzate a garantire il monitoraggio in tutte le sue componenti
dell'andamento della spesa farmaceutica e il rispetto dei tetti
stabiliti dalla vigente legislazione, la dotazione organica
complessiva della medesima Agenzia e' determinata dal 1° gennaio 2008
nel numero di 250 unita', con oneri finanziari a carico del bilancio
della stessa Agenzia. La ripartizione della dotazione organica sara'
determinata con successivo provvedimento ai sensi degli articoli 6,
comma 3, lettera c), e 10, comma 2, lettera a), capoverso iii), del
regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 20 settembre
2004, n. 245. Ai fini del coordinamento del monitoraggio
sull'andamento della spesa farmaceutica, l'AIFA trasmette al Ministro
della salute e al Ministro dell'economia e delle finanze una
relazione mensile.
298. Al comma 18 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, le parole: "al netto" sono sostituite dalla seguente:
"decurtate".
299. Le regioni che si sono avvalse della facolta' di cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
possono estendere il regime agevolato, deliberato nei confronti delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, in materia di
riduzione o esenzione dell'imposta di cui al decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, anche alle Aziende pubbliche di servizi alla
persona (ASP).
300. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 37, al comma 1, primo periodo, le parole: "di
formazione-lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "di formazione
specialistica";
b) all'articolo 39:
1) il comma 2 e' abrogato;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Il trattamento economico e' costituito da una parte fissa,
uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso,
e da una parte variabile, ed e' determinato annualmente con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso formativo degli
ultimi tre anni. In fase di prima applicazione, per gli anni
accademici 2006-2007 e 2007-2008, la parte variabile non potra'
eccedere il 15 per cento di quella fissa";
3) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Alla ripartizione ed assegnazione a favore delle
universita' delle risorse previste per il finanziamento della
formazione dei medici specialisti per l'anno accademico di
riferimento si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il
Ministro dell'economia e delle finanze";
c) all'articolo 41, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. A decorrere dall'anno accademico 2006-2007, ai contratti di
formazione specialistica si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 2, comma 26, primo periodo, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 45 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326";
d) all'articolo 46, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Agli oneri recati dal titolo VI del presente decreto
legislativo si provvede nei limiti delle risorse previste
dall'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e
dall'articolo 1 del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90, convertito
dalla legge 8 maggio 2001, n. 188, destinate al finanziamento della
formazione dei medici specialisti, incrementate di 70 milioni di euro
per l'anno 2006 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2007";
e) all'articolo 46, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Le disposizioni di cui agli articoli da 37 a 42 si applicano
a decorrere dall'anno accademico 2006-2007. I decreti di cui
all'articolo 39, commi 3 e 4-bis, sono adottati nel rispetto del
limite di spesa di cui al comma 1. Fino all'anno accademico 2005-
2006 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8
agosto 1991, n. 257".