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Cambiale e vaglia cambiario

REGIO DECRETO 5 dicembre 1933, n. 1669
Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario. (033U1669) (GU n.292 del 19-12-1933)
Assegni e cambiali

Articolo 59

Testo in vigore dal 01 gennaio 1934

                              Art. 59. 
 
  Chi ha il diritto di esercitare il regresso  puo',  salvo  clausola
contraria, rimborsarsi con una  nuova  cambiale  (rivalsa)  tratta  a
vista su uno dei propri garanti e pagabile al domicilio di costui. 
 
  La rivalsa comprende, oltre le somme indicate negli articoli  55  e
56, un diritto di provvigione e la tassa di bollo sulla rivalsa. 
 
  Se la rivalsa, e' tratta dal portatore, l'ammontare ne e' intestato
secondo il corso di una cambiale a vista tratta  dal  lungo  dove  la
cambiale originaria era pagabile sul luogo del domicilio del garante.
Se la rivalsa e' tratta da un  girante,  l'ammontare  ne  e'  fissato
secondo il corso di una cambiale a vista tratta  dal  luogo  dove  il
traente della rivalsa ha il suo domicilio sul luogo del domicilio del
garante. 
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