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Cambiale e vaglia cambiario

REGIO DECRETO 5 dicembre 1933, n. 1669
Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario. (033U1669) (GU n.292 del 19-12-1933)
Assegni e cambiali

Articolo 85

Testo in vigore dal 01 gennaio 1934

                              Art. 85. 
 
  Chi ha inviato un duplicato per l'accettazione deve indicare  sugli
altri il nome della persona presso  cui  esso  si  trova.  Questa  e'
tenuta a consegnarlo al portatore legittimo di un altro duplicato. 
 
  Se essa si rifiuta, il portatore non puo'  esercitare  il  regresso
che dopo aver fatto constare con protesto: 
 
  1° che il duplicato inviato per l'accettazione  non  gli  e'  stato
consegnato malgrado sua richiesta; 
 
  2° che l'accettazione o il pagamento non ha potuto essere  ottenuto
su altro duplicato. 
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