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Legge fallimentare

REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 267
Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. (042U0267) (GU n.81 del 6-4-1942 )
Crisi di impresa

Articolo 108

Testo in vigore dal 01 gennaio 2008

                              Art. 108. 
                   (Poteri del giudice delegato). 
 
  Il giudice delegato, su  istanza  del  fallito,  del  comitato  dei
creditori o di altri interessati, previo parere dello stesso comitato
dei creditori, puo' sospendere, con decreto motivato,  le  operazioni
di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero,  su
istanza presentata dagli  stessi  soggetti  entro  dieci  giorni  dal
deposito di cui  al  quarto  comma  dell'articolo  107,  impedire  il
perfezionamento  della  vendita  quando  il  prezzo  offerto  risulti
notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni
di mercato. 
  ((Per i beni  immobili  e  gli  altri  beni  iscritti  in  pubblici
registri,)), una volta eseguita la vendita e riscosso interamente  il
prezzo, il giudice delegato ordina,  con  decreto,  la  cancellazione
delle iscrizioni relative ai diritti  di  prelazione,  nonche'  delle
trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di  ogni
altro vincolo. ((50)) 
 
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AGGIORNAMENTO (50) 
  Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha  disposto  (con  l'art.  22,
comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto  si  applicano  ai
procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della
sua entrata in  vigore,  nonche'  alle  procedure  concorsuali  e  di
concordato fallimentare aperte successivamente alla  sua  entrata  in
vigore." 
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