Versioni
Testo in vigore dal 01 gennaio 2008
Art. 108.
(Poteri del giudice delegato).
Il giudice delegato, su istanza del fallito, del comitato dei
creditori o di altri interessati, previo parere dello stesso comitato
dei creditori, puo' sospendere, con decreto motivato, le operazioni
di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero, su
istanza presentata dagli stessi soggetti entro dieci giorni dal
deposito di cui al quarto comma dell'articolo 107, impedire il
perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti
notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni
di mercato.
((Per i beni immobili e gli altri beni iscritti in pubblici
registri,)), una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il
prezzo, il giudice delegato ordina, con decreto, la cancellazione
delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonche' delle
trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni
altro vincolo. ((50))
-------------
AGGIORNAMENTO (50)
Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22,
comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai
procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della
sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di
concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in
vigore."