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Codice della crisi d’impresa

DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019, n. 14
Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. (19G00007) (GU n.38 del 14-2-2019 - Suppl. Ordinario n. 6)
Crisi di impresa

Articolo 273

Testo in vigore dal 15 agosto 2020

                              Art. 273 
 
 
                       Formazione del passivo 
 
    1. Scaduti i termini per la proposizione  delle  domande  di  cui
all'articolo 270, comma 2, lettera d), il liquidatore  predispone  un
progetto di stato passivo, comprendente un  elenco  dei  titolari  di
diritti sui beni mobili e immobili di proprieta' o  in  possesso  del
debitore, e lo  comunica  agli  interessati  all'indirizzo  di  posta
elettronica certificato indicato nella  domanda.  In  mancanza  della
predetta indicazione, il provvedimento si intende comunicato mediante
deposito in cancelleria. 
    2. Entro quindici giorni possono  essere  proposte  osservazioni,
con le stesse modalita' della domanda di cui all'articolo 270,  comma
2, lettera d). 
    3. In assenza di osservazioni,  il  liquidatore  forma  lo  stato
passivo, lo deposita in cancelleria e ne  dispone  l'inserimento  nel
sito web del tribunale o del Ministero della giustizia. 
    4. Quando sono formulate osservazioni che il liquidatore  ritiene
fondate, predispone, entro quindici giorni successivi  alla  scadenza
del termine di cui al comma 2, un nuovo progetto di stato passivo che
comunica ai sensi del comma 1. 
    5. In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma
4, il liquidatore rimette gli atti  al  giudice  delegato,  il  quale
provvede alla definitiva formazione del passivo con decreto motivato,
pubblicato ai sensi del comma 3. 
    6. Contro il decreto puo'  essere  proposto  reclamo  davanti  al
collegio,  di  cui  non  puo'  far  parte  il  giudice  delegato.  Il
procedimento si svolge senza formalita', assicurando il rispetto  del
contraddittorio. 
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