Testo in vigore dal 15 agosto 2020
Art. 273
Formazione del passivo
1. Scaduti i termini per la proposizione delle domande di cui
all'articolo 270, comma 2, lettera d), il liquidatore predispone un
progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di
diritti sui beni mobili e immobili di proprieta' o in possesso del
debitore, e lo comunica agli interessati all'indirizzo di posta
elettronica certificato indicato nella domanda. In mancanza della
predetta indicazione, il provvedimento si intende comunicato mediante
deposito in cancelleria.
2. Entro quindici giorni possono essere proposte osservazioni,
con le stesse modalita' della domanda di cui all'articolo 270, comma
2, lettera d).
3. In assenza di osservazioni, il liquidatore forma lo stato
passivo, lo deposita in cancelleria e ne dispone l'inserimento nel
sito web del tribunale o del Ministero della giustizia.
4. Quando sono formulate osservazioni che il liquidatore ritiene
fondate, predispone, entro quindici giorni successivi alla scadenza
del termine di cui al comma 2, un nuovo progetto di stato passivo che
comunica ai sensi del comma 1.
5. In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma
4, il liquidatore rimette gli atti al giudice delegato, il quale
provvede alla definitiva formazione del passivo con decreto motivato,
pubblicato ai sensi del comma 3.
6. Contro il decreto puo' essere proposto reclamo davanti al
collegio, di cui non puo' far parte il giudice delegato. Il
procedimento si svolge senza formalita', assicurando il rispetto del
contraddittorio.