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Codice della crisi d’impresa

DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019, n. 14
Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. (19G00007) (GU n.38 del 14-2-2019 - Suppl. Ordinario n. 6)
Crisi di impresa

Articolo 281

Testo in vigore dal 15 agosto 2020

                              Art. 281 
 
 
                            Procedimento 
 
    1. Il tribunale, contestualmente alla pronuncia  del  decreto  di
chiusura  della  procedura,  sentiti  gli  organi  della   stessa   e
verificata la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli  278,
279 e 280, dichiara inesigibili nei confronti del debitore  i  debiti
concorsuali non soddisfatti. 
    2. Allo  stesso  modo  il  tribunale  provvede,  su  istanza  del
debitore, quando siano decorsi almeno tre anni dalla data in  cui  e'
stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale. 
    3. Ai fini di cui ai commi 1 e  2,  il  curatore  da'  atto,  nei
rapporti riepilogativi di cui all'articolo 130, dei  fatti  rilevanti
per la concessione o il diniego del beneficio. 
    4. Il decreto del  tribunale  e'  comunicato  agli  organi  della
procedura, al pubblico ministero, al debitore e ai creditori  ammessi
al passivo non integralmente soddisfatti, i  quali  possono  proporre
reclamo a norma dell'articolo 124; il termine per proporre reclamo e'
di trenta giorni. 
    5. L'esdebitazione non ha effetti sui giudizi in  corso  e  sulle
operazioni liquidatorie, anche  se  posteriori  alla  chiusura  della
liquidazione giudiziale disposta a norma dell'articolo 234. 
    6. Quando dall'esito dei predetti giudizi e operazioni deriva  un
maggior riparto a favore dei creditori,  l'esdebitazione  ha  effetto
solo per la parte definitivamente non soddisfatta. 
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