Testo in vigore dal 15 agosto 2020
Art. 281
Procedimento
1. Il tribunale, contestualmente alla pronuncia del decreto di
chiusura della procedura, sentiti gli organi della stessa e
verificata la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 278,
279 e 280, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti
concorsuali non soddisfatti.
2. Allo stesso modo il tribunale provvede, su istanza del
debitore, quando siano decorsi almeno tre anni dalla data in cui e'
stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il curatore da' atto, nei
rapporti riepilogativi di cui all'articolo 130, dei fatti rilevanti
per la concessione o il diniego del beneficio.
4. Il decreto del tribunale e' comunicato agli organi della
procedura, al pubblico ministero, al debitore e ai creditori ammessi
al passivo non integralmente soddisfatti, i quali possono proporre
reclamo a norma dell'articolo 124; il termine per proporre reclamo e'
di trenta giorni.
5. L'esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle
operazioni liquidatorie, anche se posteriori alla chiusura della
liquidazione giudiziale disposta a norma dell'articolo 234.
6. Quando dall'esito dei predetti giudizi e operazioni deriva un
maggior riparto a favore dei creditori, l'esdebitazione ha effetto
solo per la parte definitivamente non soddisfatta.