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Codice della crisi d’impresa

DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019, n. 14
Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. (19G00007) (GU n.38 del 14-2-2019 - Suppl. Ordinario n. 6)
Crisi di impresa

Articolo 373

Testo in vigore dal 15 agosto 2020

                              Art. 373 
 
 
Coordinamento con le norme di  attuazione  del  codice  di  procedura
                               penale 
 
    1.  All'articolo  104-bis   delle   norme   di   attuazione,   di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale  approvate
con decreto legislativo 28 luglio 1989,  n.  271  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a)  il  comma  1-bis  e'  sostituito  dal  seguente:  «1-bis.  Si
applicano le disposizioni di cui al Libro I, titolo III,  del  codice
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e  successive
modificazioni nella parte in cui recano la disciplina della nomina  e
revoca dell'amministratore, dei compiti, degli obblighi dello  stesso
e della gestione dei beni. Quando il sequestro e' disposto  ai  sensi
dell'articolo 321, comma 2, del codice ai fini della tutela dei terzi
e nei rapporti  con  la  procedura  di  liquidazione  giudiziaria  si
applicano, altresi', le disposizioni di cui al titolo IV del Libro  I
del citato decreto legislativo.»; 
    b) il comma 1-quater e' sostituito dal  seguente:  «1-quater.  Ai
casi  di  sequestro  e  confisca   in   casi   particolari   previsti
dall'articolo 240-bis del codice penale o dalle altre disposizioni di
legge che a questo articolo rinviano,  nonche'  agli  altri  casi  di
sequestro e confisca di beni adottati nei  procedimenti  relativi  ai
delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice, si applicano
le disposizioni del titolo IV del Libro I del decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159. Si applicano inoltre le disposizioni previste
dal medesimo decreto legislativo  in  materia  di  amministrazione  e
destinazione dei beni sequestrati e confiscati e  di  esecuzione  del
sequestro. In tali casi l'Agenzia nazionale per  l'amministrazione  e
la destinazione dei beni sequestrati e confiscati  alla  criminalita'
organizzata coadiuva l'autorita' giudiziaria  nell'amministrazione  e
nella  custodia  dei  beni  sequestrati,  fino  al  provvedimento  di
confisca emesso dalla corte di  appello  e,  successivamente  a  tale
provvedimento,  amministra  i  beni  medesimi  secondo  le  modalita'
previste dal citato decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159.
Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato  alle
restituzioni e al risarcimento del danno». 
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