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Legge fallimentare

REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 267
Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. (042U0267) (GU n.81 del 6-4-1942 )
Crisi di impresa

Articolo 44

Testo in vigore dal 17 luglio 2006

                              Art. 44. 
  (Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento). 
 
  Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da  lui  eseguiti
dopo la dichiarazione  di  fallimento  sono  inefficaci  rispetto  ai
creditori. 
  Sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la
sentenza dichiarativa di fallimento. 
  ((Fermo quanto  previsto  dall'articolo  42,  secondo  comma,  sono
acquisite al fallimento tutte le utilita' che il fallito consegue nel
corso della procedura per effetto  degli  atti  di  cui  al  primo  e
secondo comma.)) 
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