Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. (042U0267) (GU n.81 del 6-4-1942 )
Art. 44.
(Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento).
Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti
dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai
creditori.
Sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la
sentenza dichiarativa di fallimento.
((Fermo quanto previsto dall'articolo 42, secondo comma, sono
acquisite al fallimento tutte le utilita' che il fallito consegue nel
corso della procedura per effetto degli atti di cui al primo e
secondo comma.))