Testo in vigore dal 15 agosto 2020
Art. 72
Revoca dell'omologazione
1. Il giudice revoca l'omologazione d'ufficio o su istanza di un
creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato,
in contraddittorio con il debitore, quando e' stato dolosamente o con
colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o
dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente
simulate attivita' inesistenti o se risultano commessi altri atti
diretti a frodare le ragioni dei creditori.
2. Il giudice provvede allo stesso modo in caso di inadempimento
degli obblighi previsti nel piano o qualora questo sia divenuto
inattuabile e non sia possibile modificarlo.
3. L'OCC e' tenuto a segnalare al giudice ogni fatto rilevante ai
fini della revoca dell'omologazione.
4. La domanda di revoca non puo' essere proposta e l'iniziativa
da parte del tribunale non puo' essere assunta decorsi sei mesi dalla
approvazione del rendiconto.
5. Sulla richiesta di revoca, il giudice sente le parti, anche
mediante scambio di memorie scritte e provvede alla revoca, con
sentenza reclamabile ai sensi dell'articolo 50, o rigetta la
richiesta con decreto motivato.
6. La revoca dell'omologazione non pregiudica i diritti
acquistati dai terzi in buona fede.