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Legge fallimentare

REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 267
Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. (042U0267) (GU n.81 del 6-4-1942 )
Crisi di impresa

Articolo 169 - Bis

Testo in vigore dal 21 agosto 2015

                            Art. 169-bis 
 
                  (Contratti ((pendenti)) ). ((63)) 
 
  ((Il  debitore  con  il  ricorso  di   cui   all'articolo   161   o
successivamente puo' chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto  di
ammissione, il giudice delegato con decreto motivato sentito  l'altro
contraente, assunte, ove occorra, sommarie informazioni, lo autorizzi
a sciogliersi dai contratti ancora  ineseguiti  o  non  compiutamente
eseguiti alla data della presentazione del ricorso. Su richiesta  del
debitore puo' essere autorizzata la sospensione del contratto per non
piu' di sessanta giorni, prorogabili una sola volta. Lo  scioglimento
o la sospensione del contratto hanno effetto dalla comunicazione  del
provvedimento autorizzativo all'altro contraente.)) ((63)) 
  In tali casi, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente
al risarcimento del danno conseguente al  mancato  adempimento.  Tale
credito e' soddisfatto come credito anteriore al concordato ((, ferma
restando  la  prededuzione  del  credito  conseguente  ad   eventuali
prestazioni eseguite legalmente e in conformita' agli accordi o  agli
usi  negoziali,  dopo  la  pubblicazione  della  domanda   ai   sensi
dell'articolo 161)). ((63)) 
  Lo  scioglimento  del  contratto  non  si  estende  alla   clausola
compromissoria in esso contenuta. 
  Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai rapporti  di
lavoro subordinato nonche' ai contratti  di  cui  agli  articoli  72,
ottavo comma, 72-ter e 80 primo comma. 
  ((In caso di scioglimento del contratto di  locazione  finanziaria,
il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed  e'  tenuto  a
versare al debitore l'eventuale  differenza  fra  la  maggiore  somma
ricavata dalla vendita  o  da  altra  collocazione  del  bene  stesso
avvenute a valori di mercato rispetto al  credito  residuo  in  linea
capitale. La somma versata al debitore a norma del periodo precedente
e' acquisita alla procedura. Il concedente ha diritto di  far  valere
verso il debitore un credito  determinato  nella  differenza  tra  il
credito vantato  alla  data  del  deposito  della  domanda  e  quanto
ricavato  dalla  nuova  allocazione  del  bene.   Tale   credito   e'
soddisfatto come credito anteriore al concordato.)) ((63)) 
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AGGIORNAMENTO (63) 
  Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni,  dalla
L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23,  comma  8)  che
"Le disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano alle  istanze  di
scioglimento depositate  successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto". 
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