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Legge fallimentare

REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 267
Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. (042U0267) (GU n.81 del 6-4-1942 )
Crisi di impresa

Articolo 87 - Bis

Testo in vigore dal 17 luglio 2006

                            Art. 87-bis. 
                  (( (Inventario su altri beni). )) 
 
  ((In deroga a quanto previsto dagli  articoli  52  e  103,  i  beni
mobili  sui  quali  i  terzi  vantano  diritti  reali   o   personali
chiaramente riconoscibili possono essere restituiti con  decreto  del
giudice delegato,  su  istanza  della  parte  interessata  e  con  il
consenso  del  curatore  e  del   comitato   dei   creditori,   anche
provvisoriamente nominato. 
  I  beni  di  cui  al  primo  comma  possono  non   essere   inclusi
nell'inventario. 
  Sono inventariati i beni di proprieta' del fallito per i  quali  il
terzo detentore ha diritto di rimanere nel godimento in virtu' di  un
titolo negoziale opponibile al curatore. Tali beni non sono  soggetti
alla presa in consegna a norma dell'articolo 88.)) 
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